Quando l’assicuratore della resp. civ. è tenuto a pagare somme eccedenti il massimale – Mora debendi
Per essere ritenuti in mora occorre prima essere debitori, e l'assicuratore della responsabilità civile diviene debitore dell'assicurato solo quando questo a sua volta diviene debitore del terzo danneggiato.
L'insorgenza del debito dell'assicuratore, tuttavia, non ne comporta ipso facto la costituzione in mora, perché le ipotesi di mora ex re sono tassativamente previste dall'art. 1219 c.c., ed al di fuori dì esse è sempre necessario un atto formale di costituzione in mora.
Nemmeno, infine, sarebbe conforme a diritto la scelta di ritenere l'assicuratore in mora dal momento in cui l'assicurato gli segnali l'avvenuta causazione del danno o l'avvenuta ricezione della richiesta di risarcimento.
Per quanto detto, infatti, è contrario al generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) ritenere in mora chi nemmeno con l'uso della più exacta diligentia avrebbe mai potuto adempiere la propria obbligazione; e l'assicurazione della responsabilità civile non può certo accertare la responsabilità dell'assicurato e stimare il danno illico et immediate, non appena ricevuta la richiesta di indennizzo: tanto più nei casi, come quello di specie, in cui per la stima del danno abbia necessità della presenza persona stessa del terzo danneggiato.
Deve perciò concludersi che:
(a) l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato sorge al momento stesso in cui quest'ultimo causi un danno a terzi;
(b) l'assicuratore può ritenersi in mora rispetto a tale obbligo solo una volta che:
(b') sia decorso il tempo ordinariamente necessario, alla stregua della diligenza professionale cui l'assicuratore è tenuto, ex art. 1176, comma 2, c.c., per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e liquidare il danno;
(b") vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato.
Ove, poi, dovesse sorgere contrasto tra assicurato ed assicuratore circa l'individuazione di tale ragionevole termine, ad evitare lungaggini ed incertezze l'assicurato potrà comunque avvalersi degli strumenti sollecitatori previsti dall'ordinamento: la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'actio interrogatoria.