Il medico imputato può chiedere la citazione dell’assicuratore quale responsabile civile

Corte Costituzionale, comunicato stampa del 25 novembre 2025
Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2025. n. 170

Processo penale: illegittimo non consentire al medico imputato di chiedere la citazione in giudizio dell'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitariaa per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge Gelli-Bianco.

ATP – Domanda nei confronti della struttura sanitaria – Esclusa chiamata del terzo-medico

Tribunale di Palermo, sezione terza civile, ordinanza del 14 novembre 2025 (g. .M. Cipitì)

Se l'attore-danneggiato ha agito nei confronti della struttura sanitaria, non ricorrono ragioni che giustifichino il simultaneus processus con il medico che ha eseguito la prestazione.
Considerato che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge n. 24/2017, la domanda di rivalsa della struttura nei confronti del medico presuppone l’esistenza di un titolo giudiziale (anche non definitivo, ma provvisoriamente esecutivo) o stragiudiziale (transazione) che obblighi la struttura al risarcimento nei confronti della paziente ed il previo pagamento del risarcimento liquidato al paziente da parte della struttura sanitaria, oltre all’accertamento della colpa grave del sanitario, deve escludersi che detta domanda possa essere formulata nello stesso giudizio intentato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria mediante chiamata di terzo, salvo che il sanitario non sia intervenuto volontariamente, ovvero che sia stato citato in giudizio dal paziente.

Danno Patrimoniale – Liquidazione – Capitalizzazione anticipata di una rendita

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 3 novembre 2025, n. 29054 (rel. A. Tatangelo)

Il danno patrimoniale da perdita dei presumibili redditi futuri può essere liquidato a norma dell'art. 137/3 D.Lgs. 209/2005 - riferibile all'ipotesi in cui il danneggiato, come nel caso di specie, non sia titolare di un reddito monetario - il suddetto danno deve essere liquidato moltiplicando il valore pari al triplo della pensione sociale annua (criterio applicabile al caso di specie, anche a seguito di Cass. ord. 8896/2016) per un coefficiente di capitalizzazione, individuato tra quelli di maggior affidamento. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione (vedi Cass. 20615/2015) ha escluso la possibilità di applicare i coefficienti di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1402, ormai obsoleti a causa dell'innalzamento dell'aspettativa di vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, pena una liquidazione parziale del danno; per contro ha affermato la libertà del Giudice di merito di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, "purché aggiornati e scientificamente corretti", come quelli in vigore per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, oppure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquilano (come quelli di cui all'Incontro di Studio del CSM tenuto in data 30 giugno - 1 luglio 1989 a Trevi). Si osserva però che le tabelle preconfezionate hanno un duplice inconveniente: da un lato sono riferite all'intera vita (media) dell'infortunato, tanto che si ovvia all'inconveniente, applicando al calcolo il cd. "scarto differenziale" tra vita fisica e vita lavorativa; dall'altro, il tasso di interesse legale (nel 2021 pari allo 0,05%) utilizzato al momento della loro creazione non corrisponde all'attuale evoluzione dei tassi di rendimento. Si decide pertanto di utilizzare una formula (proposta dall'Osservatorio di Milano sul Danno, nel febbraio 2020) che contempla direttamente i presumibili anni di minor reddito da lavoro, senza l'utilizzo di coefficienti di capitalizzazione che siano calcolati in base alla durata totale della vita, ed utilizzando come tasso di rendimento annuo quello dei BTP che abbiano una durata simile a quella da calcolare.

Lo Studio Spagnolo & Associati pubblica il Bilancio di Sostenibilità

Bilancio di sostenibilità 2024

All’esito di un percorso intrapreso qualche anno addietro per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e dopo aver conseguito le necessarie competenze, lo Studio ha intrapreso un percorso per il conseguimento della certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 e per il conseguimento della Certificazione UNI 11871:2022 che individua principi e criteri per la gestione organizzata di studi professionali di avvocati e/o dottori commercialisti.
Dopo aver pubblicato il bilancio sociale (anno 2023), lo Studio ha pubblicato il bilancio sostenibile (anno 2024).
Esso nasce con l’obiettivo di manifestare all’esterno le politiche adottate dallo Studio in tema di sostenibilità secondo i pilastri ESG.

Claims made – Valida la clausola con due anni di retroattività

Cassazione Civile, sezione quinta, sentenza 18 luglio 2025, n. 3676 (g. F. Cardile)

A seguito di numerosi arresti giurisprudenziali, la Cassazione Civile a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018, ha stabilito che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all'art. 1917, co. 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del contratto, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge.
Nel caso di specie, è valida la clausola che limita la garanzia alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza, che al contempo estende retroattivamente la copertura assicurativa ai fatti verificatisi entro i due anni antecedenti la firma del contratto, purchè denunciate durante il periodo di efficacia della garanzia. In particolare, il professionista, a fronte del pagamento del premio per un anno, risulta garantito per le condotte colpose poste in essere nel corso di tre anni, di cui due in forza dell’efficacia retroattiva della polizza, a fronte di un massimale di €. 1 milione per ciascuna delle annualità che deve ritenersi certamente rilevante e proporzionato rispetto al premio annuale versato pari ad euro 9.844,31 al netto delle imposte.

Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio – Senza impugnazione si forma giudicato interno

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 29 agosto 2025, n. 24172 (rel. E. Vincenti)

Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.
A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, "in ogni stato e grado" e i vizi relativi a questioni "fondanti", la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

Danno da perdita del rapporto parentale – Famiglia nucleare – Non basta la convivenza

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 26 giugno 2025, n. 17208 (rel. M. Dell'Utri)

Deve escludersi che la convivenza con la vittima, da parte di un parente estraneo alla famiglia nucleare, costituisca di per sé presunzione di un concreto rapporto affettivo, in quanto si tratta solo di un elemento da valutare assieme ad altri. Infatti, deve confermarsi la generale insufficienza del mero dato della convivenza nei casi in cui si tratti di relazioni coltivate al di fuori della ristretta cerchia della c.d. "famiglia nucleare", potendo detta convivenza giustificare il riconoscimento di rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare unicamente in rapporto con altri elementi rappresentativi idonei a qualificarne affettivamente il significato; elementi rappresentativi che, per converso, ben potrebbero giustificare il riconoscimento di quei rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare pur in assenza di convivenza.

Risarcimento terzo trasportato – Esclusa azione diretta nei confronti di FGVS

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 ottobre 2025, n. 27481 (rel. G. Positano)

Il terzo trasportato su veicolo non assicurato coinvolto in un sinistro stradale non può esercitare l'azione diretta di cui all' art. 141 d.lg. n. 209/2005 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS), atteso che tale impresa non può considerarsi impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo.

Danno da premorienza – Liquidazione – Durata effettiva della vita

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 31 marzo 2025, n. 8481 (rel. P. Porreca)

In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto; e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte.

Chiamata di terzo – Spese processuali: pagamento escluso in caso di accoglimento parziale della domanda

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 3 ottobre 2025, n. 26669 (rel. G. Cricenti)

Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa. E ciò non solo nel caso in cui la domanda verso il terzo sia di manleva ma anche nel caso in cui il convenuto, nel resistere alla domanda attorea, indichi il terzo quale responsabile dei fatti contestati e ne venga autorizzata (o disposta) la chiamata, qualora la domanda attorea venga accolta, anche parzialmente, nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilità del terzo; in tal caso, infatti le spese di lite sostenute dal terzo non possono essere poste a carico dell'attore, perfino se quest'ultimo, come parte diligente, in caso di chiamata in causa per ordine del ordine del giudice, abbia provveduto a notifica al terzo l'atto di chiamata in causa.