Opposizione a decreto ingiuntivo – Domanda nuova del convenuto opposto

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4186 (rel. A. Penta)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa anche per incompatibilità a quella originariamente proposta; ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. nel giudizio ordinario.

Coassicurazione – Esposizione per il rischio assunto – Percentuale del danno e non del massimale

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 3 marzo 2026, n. 4772 (rel. A. Tatangelo)

Nel caso di assunzione del rischio in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 c.c. la quota di rischio assunta dal coassicuratore è correlata al danno risarcibile ed indennizzabile e non al massimale pattuito. Pertanto, il risarcimento da porre a carico di ciascuno assicuratore va proporzionalmente commisurato alla quota di rischio assunta, sia pure entro i limiti del massimale.

Appello – Litis denuntiatio – Cause scindibili – Esclusa condanna alle spese

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 20 novembre 2025, n. 30624 (rel. P. Gianniti)

In tema di regolamentazione delle spese processuali relative al grado di appello per la parte intimata ai soli fini della litis denuntiatio, sono scindibili le cause in cui l'impugnazione verte unicamente sul capo delle spese del grado precedente tra solo alcuni dei litisconsorti necessari originari, sicché la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha il valore di mera litis denuntiatio e i suoi destinatari non divengono parte nella fase di impugnazione per il solo fatto di aver ricevuto l'atto. Di conseguenza, la loro costituzione nel grado di impugnazione deve considerarsi inutile e, quindi, mancando una domanda formulata contro di loro, non possono essere considerati né "soccombenti" né "vittoriosi" rispetto alla controversia principale definita in appello.

Separazione/Divorzio – Modifica condizioni economiche – Ripetizione di somme erogate

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1999 (rel. E. Reggiani)

In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:
a) opera la condictio indebiti ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la condictio indebiti, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione con effetto ex tunc "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica con effetto ex tunc dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.

Nullità del contratto rilevabile d’ufficio – Necessario rispettare il contraddittorio

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 31 dicembre 2025, n. 34926 (rel. M . Rossetti)

Il potere del giudice di rilevare ex officio la nullità dei contratti in ogni stato e grado del processo (salvo ovviamente il limite della regiudicata) deve esercitarsi nel rispetto del contraddittorio ed impone pertanto al Giudicante di segnalare alle parti la relativa questione e consentire loro di allegare deduzioni difensive e di provare eventuali circostanze di fatto a sostegno o a confutazione del sospetto di nullità (cfr. Cass. Sez. U., 12/12/2014, n. 26242, par. 5.10; così pure, ex multis, Cass. Sez. 3, 05/09/2023, n. 25849).
L'invito al contraddittorio sulla questione di nullità, inoltre, è inevitabile quando lo stabilire se una clausola sia o non sia nulla implichi degli accertamenti di fatto, e costituisca perciò una c.d. "questione mista di fatto-diritto" (ipotesi, quest'ultima, ricorrente nel caso di specie con riferimento alla nullità della clausola claims made: infatti l'accertamento della misura del premio e della sua adeguatezza rispetto ai rischi corsi dall'assicurato costituivano altrettante questioni di puro fatto).

Claims made – Retro tre anni – Esclusa vessatorietà

Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, sentenza 12 gennaio 2026, n. 16 (rel. G. Rota)

La pattuizione cosiddetta "a richiesta fatta" (claims made), inserita nel contratto, non risulta connotata da vessatorietà, costituendo espressione di un accordo delle parti volto a delimitare l'oggetto stesso del contratto, secondo quanto previsto dagli artt. 1917, comma 1, c.c. e 1932 c.c.. Essa, di contro, presenterebbe natura vessatoria laddove, nell'economia complessiva della polizza, fosse finalizzata a limitare l'oggetto del contratto come definito da altra clausola.
In ipotesi di assicurazione per la responsabilità professionale, a fronte di una generale copertura assicurativa limitata ai fatti posti in essere e denunciati durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, deve ritenersi che la convenzione che estende la polizza anche ai fatti commessi nei tre anni antecedenti alla sua stipula determini un sostanziale ampliamento dell’oggetto del contratto assicurativo. Deve, quindi, escludersi la natura vessatoria (e la conseguente necessità di apposita sottoscrizione) della clausola in parola.

Decreto ingiuntivo notificato due volte – Termine per l’opposizione decorre dalla seconda notifica

Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza 17 luglio 2025, n. 19814 (rel. C. Trapuzzano)

Qualora la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo sia nulla e sia seguita da una successiva notifica valida, il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. decorre da quest'ultima notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica nulla.

Dichiarazioni inesatte o reticenti – Uberrima bona fides – Percezione, notizia o conoscenza di presupposti di responsabilità

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 7 novembre 2025, n. 29456 (rel. S. G. Guizzi)

L'art. 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l'operatività della garanzia in favore dell'assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo "non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie", ovvero che "non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità", deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella.

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento alterazione psico-fisica e pericolo per la sicurezza stradale

Corte Costituzionale, sentenza 29 gennaio 2026, n. 10

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 187, commi 1 e 1-bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (nella parte in cui prevede che è punito chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida), a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell'agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Ciò comporta che la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell'agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.