Esclusa azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia del medico strutturato

Corte Costituzionale, ordinanza 7 novembre 2024, n. 177 (rel. F. Modugno)

Va dichiarata la manifesta inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Il rimettente non si è avveduto che - diversamente dal medico che operi quale libero professionista (art. 10, comma 2, l. n. 24 del 2017) - il medico cosiddetto "strutturato" non è affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell'esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall'assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'art. 7, comma 3, l. n. 24 del 2017); che l'obbligo assicurativo posto a carico dei medici "strutturati" dall'art. 10, comma 3, l. n. 24 del 2017, richiamato dal rimettente, ha invece un diverso oggetto: tali professionisti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione per colpa grave che garantisca l'efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (già) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi, secondo quanto previsto dall'art. 9 della medesima legge (sentenza n. 182 del 2023). Ed invero l'art. 12 l. n. 24 del 2017 consente, sì, al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, ma ciò solo quando si tratti dell'impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista: non, invece, nei confronti dell'assicuratore del medico “strutturato”, per l'ovvia ragione che la polizza che quest'ultimo è obbligato a stipulare copre debiti del medico legati ad azioni, quali quelle di rivalsa, «che si collocano “a valle” dell'esperimento (vittorioso) dell'azione risarcitoria da parte del danneggiato» (cfr. sentenza n. 182 del 2023).

Ultrattività del mandato – Perdita della capacità processuale prima della notifica – Ricorso per Cassazione ammissibile

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 19 novembre 2024, n. 29812 (rel. U.L.C.G. Scotti)

In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato.

Obblighi contrattuali – Oneri probatori – Inoperatività della garanzia

Tribunale di Marsala, sentenza 6 novembre 2024, n. 758 (g. M. D'angelo)

Nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale, temporale e modale in cui la garanzia opera, è sul medesimo assicurato che incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e, pertanto, concretamente indennizzabile.

In G.U. il D.Lgs. n. 164/2024 correttivo della Riforma Cartabia

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 (GU n.264 del 11-11-2024)

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Notificazione a mezzo PEC: non si perfeziona se la casella di posta del destinatario è piena

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 5 novembre 2024, n. 28452 (rel. E. Vincenti)

Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.

Tutela del consumatore – Decreto ingiuntivo – Controllo d’ufficio sulla vessatorietà delle clausole

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023, n. 9479 (rel. E. Vincenti)

Ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest’ultimo, la “valutazione” (il “controllo”) sull’eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell’esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito.

Interessi moratori – Accolta istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza

Corte d'Appello di Catania, sezione seconda civile, ordinanza del 21 ottobre 2024 (rel. C. Cottini)

Viene accolta l'istanza dell'appellante Compagnia di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui la si condanna al pagamento degli interessi da calcolarsi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale al soddisfo. In particolare, appare erronea la prodromica affermazione del giudice di primo grado che l'obbligo di indennizzo a carico dell'assicuratore abbia natura di debito di valuta.

Resp. da cose in custodia – Condotta colposa del danneggiato – Art. 2051 c.c.

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26895 (rel. S.G. Guizzi)

Ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.

Resp. sanitaria – Nesso causale – Giudizio controfattuale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 27 settembre 2024, n. 25825 (rel. G. Cricenti)

Nell'accertamento del nesso causale, la condotta alternativa lecita va messa in relazione all'evento concretamente verificatosi e di cui si duole il danneggiato, e non già rispetto ad un evento diverso: se il danno di cui ci si lamenta è costituito dalla paralisi permanente, l'indagine causale va effettuata ponendo in relazione questo danno con la condotta alternativa lecita, ossia chiedendosi se tale danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con una condotta alternativa.
Invece, nel caso di specie, i giudici di appello hanno erroneamente effettuato l'indagine controfattuale considerando quale evento non già il danno subìto, ma l'inefficacia terapeutica del trattamento, e dunque un evento diverso, di cui il ricorrente non si duole.

Mail – Valore probatorio

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2024, n. 25131 (rel. L. Rubino)

In merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, i princìpi desumibili dalla legge sono pochi e semplici, e possono così riassumersi:
(a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.;
(b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate [così già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019);
(c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n. 14046 del 2024).
La mail semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice.