Procedimento sommario – Ammessa produzione documentale fino all’udienza di discussione

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 20 maggio 2026, n. 15452 (rel. P. Papa)

Nel procedimento sommario di cognizione, l'art. 702 bis c.p.c., laddove dispone, ai commi 1 e 4, che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non prevede una preclusione istruttoria e quindi non comporta, in caso di omissione, alcuna decadenza; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.
La ricostruzione dell'operatività della norma in tal senso è conseguente alla necessità di interpretazione restrittiva delle preclusioni a carico delle parti, a sua volta dovuta alla garanzia di un rimedio effettivo, sicché non possono individuarsi decadenze e preclusioni che non siano espressamente previste dalle norme.

Esito ATP: elemento di prova nel giudizio di merito nei confronti di tutte le parti

Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza 7 gennaio 2026, n. 342 (rel. T. Maccarrone)

La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una o più delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. La relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è infatti un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito e, pur essendo privo di efficacia di prova privilegiata, esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente allegato e sottoposto al contraddittorio ed è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all’accertamento tecnico.

Decesso del Terzo trasportato – Concorso di colpa per mancato uso della cintura di sicurezza – Risarcimento e interessi – Criteri di calcolo

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 21 aprile 2026, n. 10540 (rel. G. Positano)

Il corretto criterio di computo degli interessi compensativi impone che prima si determini il capitale (e dunque si applichi la riduzione per tener conto del concorso di colpa della vittima), e solo dopo aver determinato il capitale, si proceda allo scomputo degli acconti e al calcolo degli interessi. Ciò in quanto, se a produrre interessi si ponesse il credito risarcitorio al lordo del concorso di colpa della vittima, il debitore sarebbe costretto a pagare gli interessi anche su una frazione di capitale in realtà non dovuta.
Nel caso di specie, la sentenza viene cassata sul punto demandando al giudice del rinvio il ricalcolo delle somme dovute, detraendo la somma corrispondente alla percentuale di responsabilità del de cuius prima e non dopo la sottrazione degli acconti e condannando le controparti alla restituzione dell'eccedenza.

Mediazione: ai fini della condizione di procedibilità basta la comparizione di una sola parte

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 aprile 2026, n. 9608 (rel. P. Gianniti)

In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.

Guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti – Rivalsa – Interpretazione della clausola contrattuale

Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, sentenza 16 maggio 2026, n. 694 (rel. S. Lo Iacono)

In tema di assicurazione RCA, la clausola contrattuale che prevede il diritto di rivalsa dell’assicuratore “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186 e 187 C.d.S.” configura due autonome ipotesi di operatività della rivalsa. Pertanto, ai fini dell’azione di regresso, non è necessaria la prova dello “stato di alterazione” richiesto dall’art. 187 C.d.S., essendo sufficiente l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti da parte del conducente. L’assoluzione in sede penale dal reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti non incide sul giudizio civile relativo all’operatività della clausola assicurativa, vertendo quest’ultimo sul rapporto contrattuale e non sull’accertamento della responsabilità penale.

Esclusa compensatio lucri cum damno tra rendita INAIL e danno biologico terminale

Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza 15 maggio 2026, n. 14356 (rel. M. Rossetti)

Ai fini del corretto criterio applicativo della compensato lucri cum damno, quel che conta non è l'identità della "natura del danno", ma l'identità del suo oggetto. In particolare, in tema di responsabilità datoriale da malattia professionale, deve escludersi la compensatio lucri cum damno tra il risarcimento del danno biologico terminale riconosciuto iure hereditatis e la rendita INAIL percepita dal lavoratore, poiché quest’ultima indennizza il danno biologico permanente e il danno patrimoniale da incapacità lavorativa, mentre il danno terminale liquidato dal giudice nel giudizio di merito concerne il danno biologico temporaneo e il danno morale da lucida agonia. Deve parimenti escludersi lo scomputo della rendita riconosciuta alla vedova, trattandosi di attribuzione spettante iure proprio e fondata su titolo diverso.

Modifiche agli articoli 122-bis, 124 e 134 del Codice delle Assicurazioni

Decreto Legislativo 27 marzo 2026 n. 57 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 122-bis: 1) al comma 2: 1.1) il primo periodo e’ sostituito…

Obblighi assicurativi per la circolazione di monopattini (prorogato il termine per l’emissione delle polizze al 16 luglio 2026)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 6 marzo 2026
Disciplina delle modalità di funzionamento della piattaforma istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
MIMIT Circolare 17 aprile 2026
MIMIT Circolare 24 aprile 2026

Tenuto conto delle criticità di natura tecnica rappresentate da ANIA, che ha richiesto allo scopo un ulteriore termine di 60 giorni per la risoluzione delle relative problematiche, considerata congrua la tempistica prospettata al fine di raggiungere la piena operatività dei sistemi informatici delle imprese assicuratrici, le compagnie di assicurazione dovranno offrire le polizze per la copertura Rc auto dei monopattini obbligatoriamente dal sessantesimo giorno successivo alla previsione dell’articolo 14, comma 5, del Decreto direttoriale del 6 marzo 2026, ossia dal 16 luglio 2026.

Resp. da cose in custodia – Supermercato – Aggressione da parte di un clochard – Caso fortuito

Tribunale di Sciacca, sezione civile, sentenza 13 maggio 2026, n. 210 (g. F. Ballesi)

Nel caso in cui si sia verificata una aggressione da parte di un clochard in un supermercato, si è in presenza di un caso fortuito rappresentato dalla condotta del terzo estraneo, da cui deriva l'esclusione di responsabilità della società convenuta, non potendo pretendere che quest'ultima effettui un controllo sulle persone che circolano nelle aree di pertinenza del supermercato che sono aree pubbliche.
Peraltro, nel caso di specie, è stato accertato che la rissa si era spostata all'esterno del supermercato e che il vigilante presente era intervenuto unitamente al personale del supermercato.

Danno da perdita del rapporto parentale – Tabelle di Milano e criteri di liquidazione – Risarcimento nonno-nipote

Tribunale di Catania, sezione quinta civile, sentenza 9 maggio 2026, n. 2239 (g. S. Barberi)

Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l’effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.

Nel caso di specie, per la morte della nipote, il punteggio previsto dalle tabelle de quibus, lettera C, non va riconosciuto ai nonni (bensì solo ai genitori e ai fratelli della de cuius);
per quanto riguarda la lettera D delle tabelle, ai nonni nulla spetta in quanto vi sono quattro superstiti del nucleo familiare primario di origine (mentre ai genitori ed ai due fratelli della de cuius spetta un punteggio di 9);
per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, nulla di specifico è stato documentato ovvero provato con testimoni, per cui si ritiene di attribuire solo un punteggio di 10 di cui alle tabelle in questione, Lett. E.