Procedimento sommario – Ammessa produzione documentale fino all’udienza di discussione
Nel procedimento sommario di cognizione, l'art. 702 bis c.p.c., laddove dispone, ai commi 1 e 4, che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l'altro, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non prevede una preclusione istruttoria e quindi non comporta, in caso di omissione, alcuna decadenza; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.
La ricostruzione dell'operatività della norma in tal senso è conseguente alla necessità di interpretazione restrittiva delle preclusioni a carico delle parti, a sua volta dovuta alla garanzia di un rimedio effettivo, sicché non possono individuarsi decadenze e preclusioni che non siano espressamente previste dalle norme.