La liquidazione finalisticamente unitaria del danno non patrimoniale

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 29 marzo 2019, n. 8755 (Rel. Scrima)

La liquidazione finalisticamente unitaria del danno non patrimoniale (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) ha il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente in guisa di vulnus "interno" arrecato al patrimonio del creditore), quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. "lucro cessante" quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto).

Danno parentale: la liquidazione deve avvenire su base equitativa, avvalendosi di parametri oggettivi

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 27 maggio 2019, n. 14392 (Rel. Valle)

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari.»

La liquidazione equitativa del danno parentale derivante da rilevante grado di invalidità biologica riportato dal congiunto

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 27 maggio 2019, n. 14391 (Rel. Valle)

Non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. la liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie da perdita parentale) operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione. Nel caso in scrutinio la Corte territoriale ha applicato la valutazione equitativa per la liquidazione del danno parentale, concretizzatosi nel mutamento delle abitudini di vita e nella parziale connpromissione del rapporto coniugale, assumendo quali parametri di riferimento: l'età del marito (vittima primaria) danneggiato, pari a quarantadue anni, la percentuale di invalidità biologica, pari al sessantacinque per cento riportata dal de cuius pervenendo così ad una liquidazione di euro quarantamila, dalla quale ha quindi effettuato una decurtazione a seguito del ritenuto concorso di colpa, pari al venticinque per cento, del de cuius nella causazione dell'incidente. Nel caso di specie, la liquidazione del danno parentale a seguito del rilevante grado di invalidità biologica riportato dal congiunto è avvenuta ricorrendo al criterio equitativo, criterio ancorato a parametri quali, il grado di invalidità, l'età della vittima primaria (parametri utilizzati dalla Corte territoriale), e tale modalità di calcolo deve ritenersi pienamente consentita.

Nell’accertamento del nesso causale, il “più probabile che non” deve essere identificato in una causa ben definita e non ignota

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 23 maggio 2019, n. 14108 (Rel. Graziosi)

Sul piano strettamente giuridico, non si può non rilevare che il fatto che possano sussistere una pluralità di serie causali non esonera il giudice dall'individuare quale sia la serie "vincente" - ovvero quella "più probabile che non" - nello sprigionare gli effetti causativi. Non gli è dato astenersi dall'accertamento di quale è la causa, pur se l'accertamento si attesta su un livello probabilistico, e invece, nel caso in esame, la corte territoriale ha ritenuto "più probabile che non" una causa non identificata - in sostanza, perché eventualmente possibile -, e sulla base di tale puro asserto ha "superato" la causa dell'inciampo nel faldone addotta dall'attrice. L'iter seguito dalla corte è in effetti singolare: può sussistere una causa ignota, ergo la causa ignota è quella "più probabile che non". In questo modo, non solo viene alterato il canone del "più probabile che non" - da canone logico/ricostruttivo a canone apodittico/assertivo -, ma altresì viene privata di pregnanza la norma di cui all'articolo 2051 c.c. che la stessa Corte d'appello aveva poco prima richiamato invocando la giurisprudenza sulla responsabilità da custodia formata da questa Corte Suprema. Il ragionamento del giudice d'appello, in ultima analisi, crea in effetti una sorta di presunzione nel senso che la cosa in custodia non cagiona alcunché di lesivo, in quanto ogni lesione discende da una causa ignota che, paradossalmente, tanto è ignota quanto è più probabile di ogni altra.

Responsabilità professionale del medico: nesso causale e colpa

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 23 maggio 2019, n. 13950 (Rel. Fiecconi)

In tema di responsabilità professionale del medico chirurgo, un' accurata ricognizione del complesso rapporto intercorrente tra la fattispecie del nesso causale e quella della colpa, con specifico riferimento ai rispettivi, peculiari profili probatori, consente la enunciazione dei seguenti principi: 1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito che deve provare l'attore deducente, e pertanto corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra un comportamento (dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in termini di "damnum iniuria datum) e l'evento; 2) nell'individuazione di tale relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto "oggettivata", da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di "previsione" insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito); 3) il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi "causa" dell'evento stesso; 4) il nesso di causalità giuridica è, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sé soli idonei a determinare l'evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti; 5) la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione del "novus actus interveniens", va compiuta secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi; b) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura; con l'ulteriore precisazione che, nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare - quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini, accertare il collegamento evento/comportamento omissivo in termini di probabilità inversa, onde inferire che l'incidenza deI comportamento omesso si pone in relazione non/probabilistica con l'evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere), a prescindere, ancora, dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte dell'agente (conf. cass., Sez. III, sentenza n. 7997 del 18/04/2005; Cass., Sez. III, sentenza n. 3704 de I 15/02/2018; Cass., Sez. III, ordinanza n. 23197 del 27/09/2018).

Randagismo: la responsabilità dell’ente custode si fonda sull’art. 2043 c.c.

Trib. Marsala, sentenza 30 aprile 2019, n. 423

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c. e, quindi, non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e c'è nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051,2052 e 2053 c.c. (Cass. Civ. sez. VI, 14/05/2018, n. 11591)

Responsabilità sanitaria da errata diagnosi: ctu e danni risarcibili

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 15 aprile 2019, n. 10424 (Rel. Guizzi)

In materia di responsabilità sanitaria, "la consulenza tecnica è di norma «consulenza percipiente» a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche; atteso che, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale" (così, in motivazione, Cass. Sez. III, sentenza 20 ottobre 2014, n. 22225).

In presenza di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce, [...], nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente (privato, in ipotesi, della possibilità di guarigione o, in alternativa, di una più prolungata - e qualitativamente migliore - esistenza fino all'esito fatale), ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero "non solo l'eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all'attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d'indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all'ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine", giacché, tutte queste scelte "appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali" (così, nuovamente, Cass. Sez. III, ordinanza n. 7260/2018).

Responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale e accertamenti di merito

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 23 aprile 2019, n. 11189 (Rel. Cirillo)

In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze Cass. 23 febbraio 2006, n. 4009, Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028 e Cass. 30 giugno 2015, n. 13421, nonché l'ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205).

Perdita di chance e responsabilità medica

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 7 marzo 2019, n. 6593 (Rel. Sestini)

L'esclusione di qualsiasi profilo di condotta colposa dei sanitari dell'ospedale non consente di «prendere in considerazione la possibilità di soluzioni alternative che avrebbero consentito un prolungamento e/o una migliore qualità della vita del paziente e, quindi, della sussistenza di pregiudizi in tal senso risarcibili»: va rimarcato, infatti, che anche il danno da perdita di chances terapeutiche presuppone l'esistenza di una condotta colposa - commissiva od omissiva- che integri la causa del pregiudizio.

Infortunio sportivo subito da studente e responsabilità della struttura scolastica

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 10 aprile 2019, n. 9983 (Rel. Scarano)

In caso di infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe al medesimo dare la prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto ( v. Cass., 8/4/2016, n. 6844 ), ivi ricompresa l'illustrazione della difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza (v. Cass., 28/7/2017, n. 18903).