Come si desume dagli artt. 82 e 83 del r.d. n.
1736 del 1933, l'assegno circolare è una promessa incondizionata di
pagare a vista una somma determinata, all'ordine della persona
indicata come prenditore. La banca che emette un assegno circolare,
dunque, adempie un'obbligazione di provvista nei confronti del
richiedente, non necessariamente coincidente con la persona indicata
come prenditore, ed assume un'obbligazione cambiaria nei confronti
di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo.
Di tali due atti, l'adempimento dell'obbligazione di
provvista e l'assunzione dell'obbligazione cambiaria, non vi è dubbio
che la prima rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 44 I.fall., ove
il richiedente sia fallito. L'assunzione dell'obbligazione cambiaria da
parte della banca emittente, invece, non è, di per sè, un atto del
fallito, che sarebbe inefficace a norma dell'art. 44, comma 1, I.fall.,
nè il pagamento di un credito del fallito, che sarebbe inefficace giusta
l'art. 44, comma 2, I.fall..
Relativamente inefficaci potrebbero certo essere tutti gli
atti che determinano la circolazione del titolo cartolare, se compiuti in
pagamento di un credito o di un debito del fallito. E, nel caso in
esame, potrebbero risultare appunto inefficaci non solo
l'adempimento dell'obbligazione di provvista nei confronti del
soggetto poi dichiarato fallito, ma anche la successiva girata del titolo
da parte di quest'ultimo in favore di un terzo.
Nondimeno tale inefficacia potrebbe essere fatta valere
solo dalla curatela fallimentare, perché, come si è chiarito,
l'inefficacia, benché operante erga omnes, è relativa solo ai creditori
concorsuali.
Nella specie, invece, ad agire non è stata la curatela ai sensi
dell'art. 44 I.fall. (essendo la stessa stata soddisfatta
stragiudizialmente), bensì, ed ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la
banca emittente che pretende di ripetere, asseritamente perché
senza titolo, il pagamento di due assegni circolari (costituenti parti di
una maggior importo) effettuato in favore di soggetto cui il fallito
aveva girato quei titoli.
Deve, però, escludersi, come sostanzialmente sancito dalla
già citata Cass. n. 17310 del 2009, che la banca emittente possa
sottrarsi al suddetto pagamento, e tanto proprio alla stregua di
quanto si è precedentemente detto
richiamandosi gli artt. 82 e 83 del r.d. n. 1736 del 1933.
Proprio perché l'assegno circolare è una promessa
incondizionata di pagare a vista una somma determinata, all'ordine
della persona indicata come prenditore, la banca che lo emette
adempie, come si è detto, una duplice obbligazione: di provvista nei
confronti del richiedente, non necessariamente coincidente con la
persona indicata come prenditore; cambiaria nei confronti di chiunque
risulterà legittimo portatore del titolo.
Detta obbligazione cambiaria, dunque, che, come si è visto,
non può considerarsi, di per sé, come atto del fallito o come
pagamento del fallito, costituisce, nella specie, il titolo in forza del
quale la banca emittente era tenuta nei confronti di chiunque fosse
risultato legittimo portatore del titolo. Allo
stesso, peraltro, nemmeno potevano opporsi eccezioni di natura
personale riguardanti i rapporti dell'emittente con precedenti
possessori.