11 Luglio 2018

La risoluzione del contratto di leasing prima del fallimento rende applicabile la disciplina codicistica

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 luglio 2018, n. 18147
Se il contratto di leasing si è risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento di quest'ultimo, come nel caso di specie, la norma che deve applicarsi non sarà l'art. 72 quater I.f., bensì l'art. 72, quinto comma, I.f. che prevede che "l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore". In quest'ultimo caso, infatti, la distinzione tra leasing di godimento e traslativo mantiene validità, dovendo il concedente far valere la domanda di risoluzione del contratto esperita ai sensi dell'art. 1458 c.c. o dell'art. 1526 c.c. Infatti, l'eliminazione delle differenze tra leasing traslativo e leasing di godimento prevista dall'art. 72 quater I.f., non può essere esteso in via analogica laddove si versi al di fuori della fase endoconcorsuale. Dunque, rimane ferma la differente disciplina prevista per i due tipi di leasing e, in particolare, per il leasing di godimento, essendo tale contratto ad esecuzione continuata, l'eventuale risoluzione non è idonea ad incidere sulle prestazioni già eseguite, secondo il principio di cui all'art. 1458 c.c. Al contrario nel leasing traslativo si applica analogicamente la normativa in tema di vendita con patto di riservato dominio la quale prevede che il concedente deve restituire i canoni fino a quel momento riscossi, avendo il diritto di percepire dall'utilizzatore un equo compenso per la fruizione della cosa e il risarcimento del danno. Dunque, nel caso di specie, essendosi i contratti risolti anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, ed essendo stati qualificati con accertamento di fatto insindacabile svolto dal giudice del merito come appartenenti alla species dei contratti di leasing traslativo, con conseguente applicazione della disciplina normativa prevista all'art. 1526 c.c, al ricorrente non poteva essere riconosciuto alcun diritto di credito per le rate ancora scadute e per i relativi interessi.

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