Danno da perdita del rapporto parentale – Liquidazione – Tabelle di Milano garantiscono equità e uniformità

Cass. Civ., sez. III, 16 dicembre 2022, n. 37009 (rel. A Pellecchia)

Le ultime tabelle milanesi, rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno del corrente anno, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, si conformano ai principi secondo cui il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Invalidità temporanea totale (danno biologico terminale) e danno catastrofale – Criteri di liquidazione – Tabelle di Milano garantiscono uniformità di trattamento

Cass. Civ., sez. L., ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36841 (rel. G. Michelini)

In caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014).
Si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi.
Per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte.
Invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” − ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all’enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014).
Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019).
Per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017).

S.U. – Terzo trasportato – Art. 141 CdA – Coinvolgimento di due veicoli – Legittimazione congiunti esclusa

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 30 novembre 2022, n. 35318 (rel. D. Sestini)

L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.
Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

Danni da morte del feto – Perdita di chance e non lesione del rapporto parentale

Tribunale di Termini Imerese, sentenza 21 novembre 2022, n. 966 (g. A. Quintavalle)

Occorre distinguere tra danni non patrimoniali derivanti dalla perdita di un figlio rispetto a quelli derivanti dalla morte del feto. Mentre nel primo caso il risarcimento dei danni è in funzione della avvenuta lesione di un interesse conservativo del soggetto e cioè la lesione dell’interesse a conservare il rapporto affettivo già esistente e in essere con un soggetto in vita, le considerazioni sono diverse nell’ipotesi della morte intrauterina del feto. In tal caso, proprio perché non vi è stato ancora l’evento nascita, il rapporto parentale non può dirsi ancora esistente ed in essere. Allora il risarcimento dei danni derivanti dall’evento morte è funzionale a ristorare un interesse pretensivo e cioè l’interesse che la parte aveva proprio all’ instaurazione del rapporto parentale e che invece non si è potuto realizzare per via della morte del feto. La conseguenza di tale ricostruzione è che i danni di cui si chiede il ristoro sono declinabili nell’ottica del danno da perdita di chance. La chance costituisce, infatti, la probabilità di conseguire un vantaggio e la stessa risulta lesa nel momento in cui la probabilità di conseguire tale vantaggio viene meno. Nel caso di specie, ad essere stata lesa è proprio la possibilità di instaurare un rapporto parentale con il nascituro.

Infortunio sul lavoro – Danni esclusi dalla copertura INAIL

Cass. Civ., sez. L, ordinanza 24 ottobre 2022, n. 31332 (rel. I. Tricomi)

Con specifico riguardo alla nozione di danno biologico nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai relativi rapporti con le altre voci di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale (categoria giuridicamente, anche se non fenomenologicamente, unitaria), vi sono alcune voci escluse in apicibus dalla copertura assicurativa INAIL (c.d. danno complementare, definito pure differenziale qualitativo, in relazione al quale non sussiste copertura assicurativa INAIL): il danno biologico temporaneo, il danno biologico in franchigia (fino al 5%,), il danno morale (cfr.Cass., n. 9112 del 2019).

Claims made – Rischi inclusi/esclusi – Oneri probatori a carico dell’assicurato

Corte d'Appello di Catania, sez. II, sentenza 15 settembre 2022, n. 2010 (rel. S. Florio)

In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass., III, 02/04/2021, n.9205; I, 14/06/2018, n.15630; III, 21/12/2017 n.30656; 8/1/1987, n. 17; 4/3/1978, n. 1081).
Rimane, dunque, a carico dell’attore l’onere di provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi" ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa (cfr. Cass., III, 23/01/2018 n.1558; 17/5/1997, n. 4426).

Ordine di esibizione ex Art. 210 c.p.c. – Contratti bancari

Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 1 agosto 2022, n. 23861 (rel. P. Catallozzi)

Il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.

Terzo trasportato – Azione ex art. 141 CdA entro i limiti del massimale – Azione ex art. 140 CdA per maggior danno all’impresa del responsabile civile

Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 19 ottobre 2022, n. 30726 (rel. F.M. Cirillo)

In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, al risarcimento del danno, da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l'eventuale maggior danno a carico dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 140 del d.lgs. cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l'assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l'intero massimale minimo, senza decurtazioni

Emotrasfusioni – Danni da morte – Iure proprio – Compensatio lucri cum damno – Indennizzo

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 1 settembre 2022, n. 25827 (rel. A. Pellicchia)

In ipotesi di morte per danni da emotrasfusioni, il giudice di merito deve rileva anche d'ufficio la compensatio lucri cum damno con l'indennizzo una tantum già erogato ai familiari nella misura fissata ex lege dall’art. 2, comma 3 della L. 210/1992 e quindi detrarre tale importo a quello complessivamente liquidato a titolo di risarcimento del danno iure proprio subito dagli attori per il decesso del proprio familiare.

Onere della prova nei contratti bancari di conto corrente

Corte d'Appello di Catania, sez. prima civ., sentenza 21 settembre 2022, n. 1780

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi. Gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale, fermo restando, per un verso, che la domanda è sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, che il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso” (così, tra le tante, Cass. 25373/19; conforme 31187/18).