Ordine di esibizione ex Art. 210 c.p.c. – Contratti bancari
Il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.
L’art. 119, quarto comma, t.u.b., stabilisce che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione»;
Tale disposizione, al pari di quelle di cui ai precedenti artt. 116 (che pone a carico della banca taluni oneri pubblicitari da adempiersi prima ed indipendentemente dalla stipulazione del singolo rapporto contrattuale), 117 (che pone, di regola, il requisito della forma scritta ad substantiam dei contratti, ed impone che essi menzionino espressamente taluni date) e 118 (che disciplina la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) deve essere intesa quale presidio del principio di trasparenza dell’attività bancaria, strumentale a rendere chiaro e comprensibile all’utente medio il funzionamento del rapporto con la banca e, dunque, a consentire la piena conoscenza da parte del cliente del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione del contratto, ossia in fase precontrattuale, sia in sede di stipulazione del contratto, sia nel corso della sua esecuzione (cfr. Cass. 13 settembre 2021, n. 24641);
Il diritto del cliente di ottenere la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio – ivi inclusi gli estratti conto ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l’obbligazione di consegna periodica degli stessi – ha, dunque, natura di diritto potestativo che trova il suo titolo nel contratto concluso con l’istituto bancario;
Da una siffatta natura discende, da un lato, che la banca non è tenuta ad alcuna prestazione sino a che il cliente non eserciti tale diritto e, dall’altro, che quest’ultimo può chiedere direttamente alla banca la consegna della documentazione di cui ha bisogno senza rivolgersi al giudice;
Il ricorso al giudice è necessario solo in caso di inadempimento della banca e, tal fine, può anche avanzare istanza di esibizione della documentazione, nel corso di un giudizio, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ.;
Deve, tuttavia, rammentarsi che tale rimedio non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (cfr. Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 1° aprile 2019, n. 9020; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4504).