Appello Tributario: ai fini dell’ammissibilità dell’appello è sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento
Il deposito dell'avviso
di ricevimento, qualora vi sia attestata la data di spedizione, supplisce al
mancato deposito di ricevuta di quest'ultima, essendo idoneo ad attestare il
momento della spedizione stessa ai fini del termine di costituzione in giudizio.
La questione, come è noto è stata risolta con decisione delle Sezioni Unite n.
13452 del 2017, secondo cui: "Nel processo tributario, non costituisce motivo
d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o
l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni
dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso
di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di
ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale
con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in
tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
.funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento
può essere superata, ai ,fini della tempestività della notifica del ricorso (o
dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente
postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione
dell'atto (o della sentenza)."