Mutuo fondiario nullo – Limite finanziabilità – Violazione art. 38 TUB
Il Mutuo fondiario è nullo nel caso in cui la deroga all'art. 38 TUB posta dalle condizioni generali sia incompatibile con la disciplina di ordine pubblico voluta dal legislatore quale limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto - tra gli altri - a regolare il quantum della prestazione creditizia.
Né può operarsi in tali casi conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario comune se la banca non ha formulato espressa e tempestiva istanza di conversione (Cass. SU n. 26242/2014, Cass. n. 17905/2018 e, con specifico riferimento della declaratoria di nullità del mutuo ipotecario per superamento del limite di finanziabilità, Cass. Ordinanza 24 settembre 2018 n. 22466).
Alla declaratoria di nullità del mutuo consegue il diritto degli attori a vedersi restituire le somme versate in eccedenza rispetto all'importo finanziato.