Ordine di esibizione ex Art. 210 c.p.c. – Contratti bancari

Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 1 agosto 2022, n. 23861 (rel. P. Catallozzi)

Il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.

Onere della prova nei contratti bancari di conto corrente

Corte d'Appello di Catania, sez. prima civ., sentenza 21 settembre 2022, n. 1780

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi. Gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale, fermo restando, per un verso, che la domanda è sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, che il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso” (così, tra le tante, Cass. 25373/19; conforme 31187/18).

Mutuo fondiario nullo – Limite finanziabilità – Violazione art. 38 TUB

Corte d'Appello di Torino, sez. I civile, sentenza 27 agosto 2020, n. 872 (rel. Fonnesu)

Il Mutuo fondiario è nullo nel caso in cui la deroga all'art. 38 TUB posta dalle condizioni generali sia incompatibile con la disciplina di ordine pubblico voluta dal legislatore quale limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto - tra gli altri - a regolare il quantum della prestazione creditizia.
Né può operarsi in tali casi conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario comune se la banca non ha formulato espressa e tempestiva istanza di conversione (Cass. SU n. 26242/2014, Cass. n. 17905/2018 e, con specifico riferimento della declaratoria di nullità del mutuo ipotecario per superamento del limite di finanziabilità, Cass. Ordinanza 24 settembre 2018 n. 22466).
Alla declaratoria di nullità del mutuo consegue il diritto degli attori a vedersi restituire le somme versate in eccedenza rispetto all'importo finanziato.

Il riparto dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni patiti dall’investitore

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 24 maggio 2019, n. 14335 (Rel. Amatore)

Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa secondaria - il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che, dapprima, l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3793, al riguardo confermata da Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147). È proprio applicando il principio sull'onere della prova nella materia contrattuale enunciato dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che l'investitore dovrà allegare l'inadempimento di quelle obbligazioni disciplinate dal t.u.f. e dalla normativa regolamentare, e dovrà fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento.

Rapporti di conto corrente: l’onere probatorio nella ripetizione d’indebito

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33321 (Rel. Tricomi)

Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. n. 24948 del 23/10/2017)

Nell’ambito di un contratto di trasporto e custodia valori, la consegna delle chiavi della cassaforte determina la conclusione di un contratto di deposito

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33202 (Rel. Dell'Utri)

Nell'ambito di un contratto di trasporto e custodia valori, la consegna delle chiavi della cassaforte determina il perfezionarsi di un ordinario contratto di deposito dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti, con la conseguenza che, oltre all'obbligazione tipica del vettore, sorge anche l'obbligo di custodia, tanto delle chiavi che dei valori immessi nella cassaforte e, in caso di furto della cosa depositata, il depositarlo non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (Cass., Sez. III, sentenza n. 26353 del 25/11/2013).

Contratti bancari: la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 29 novembre 2018, n. 30885 (Rel. Genovese)

In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi non già di un requisito del contratto ma della prescrizione di un comportamento che la banca (al pari dell'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998) deve osservare nell'interesse del risparmiatore o correntista, altrimenti conseguendone la sanzione della nullità.

Intermediazione finanziaria: la pubblicazione del “prospetto informativo” è prevista nelle sole ipotesi di sollecitazione all’investimento

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19 novembre 2018, n. 29736 (Rel. Iofrida)

In tema di intermediazione finanziaria, la pubblicazione del "prospetto informativo" è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all'investimento, ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (nel testo "ratione temporis" vigente), caratterizzate per essere l'offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell'art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati. Quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di "servizi di investimento" (art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. "grey market", cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente (Cass. n. 8733/2016). Ne consegue, dunque, che la contestazione relativa all'omessa consegna del prospetto informativo è stata disattesa dalla Corte di appello sul presupposto che si trattasse di un rapporto di negoziazione su base individuale e non di diffusa sollecitazione all'investimento.

Responsabilità dell’intermediario finanziario per inadempimento degli obblighi informativi: il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 novembre 2018, n. 29353 (Rel. Lamorgese)

In presenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario, l'investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. E' dunque corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario (Cass. n. 29864/2011). Questo principio si deve ribadire, tenuto conto che l'inosservanza dei doveri informativi ingenera una presunzione di riconducibilità all'intermediario stesso dell'operazione finanziaria, costituendo di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento (Cass. n. 3914/2018).

Versamenti con carattere solutorio e decorrenza del termine prescrizionale

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27704 (Rel. Nazzicone)

Poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata.