In tema di intermediazione finanziaria,
la pubblicazione del "prospetto informativo" è prevista nelle ipotesi di
sollecitazione all'investimento, ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2, del
d.lgs. n. 58 del 1998 (nel testo "ratione temporis" vigente),
caratterizzate per essere l'offerta comunque rivolta, secondo lo
schema dell'art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto
di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di
tempo e prezzo predeterminati. Quando, invece, la diffusione di
strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la
prestazione di "servizi di investimento" (art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè
attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a
condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui
l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata
all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi
specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del
1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in
cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. "grey
market", cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente (Cass. n.
8733/2016).
Ne consegue, dunque, che la contestazione relativa all'omessa
consegna del prospetto informativo è stata disattesa dalla Corte di
appello sul presupposto che si trattasse di un rapporto di
negoziazione su base individuale e non di diffusa sollecitazione
all'investimento.