Rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente l’onere probatorio in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito nei rapporti banca-cliente
Rimessa alle Sezioni unite la questione concernente il riparto dell'onere probatorio in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito nei rapporti banca-cliente. Secondo un primo orietamento, elemento costitutivo della eccezione di
prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio,
mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi
dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente
l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto
dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare
l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il
menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di
quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè
attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al
caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice.
Pertanto, secondo quest'ultimo orientamento, non incorre nelle preclusioni di
legge la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione
quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria
decennale, o viceversa. Inoltre, il riferimento della parte ad uno di tali termini
non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del
contraddittorio sulla relativa questione) di una norma che prevede un termine
diverso, atteso che la questione relativa all'applicabilità di uno specifico
termine di prescrizione attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della
legge, la cui rilevazione non è riservata al monopolio della parte ma può
avvenire anche d'ufficio.
Secondo un diverso orientamento, invece, è onere della banca provare la natura solutoria del versamento per far decorrere da tal momento la prescrizione.