Revocatoria fallimentare: onere probatorio

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2308

In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse di conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l'esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l'onere di dimostrarne la stipulazione; tale prova può esser fornita per facta concludentia nel (solo) caso in cui risulti applicabile la deroga al requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal Cicr e dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 117 del t.u.b., per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (cfr. Cass. n. 19941/2006, Cass. n. 14470/2005). Nei rapporti con la procedura concorsuale, sia essa il fallimento sia essa l'amministrazione straordinaria, venendo in considerazione la posizione di soggetto terzo rispetto alla società debitrice, l'onere della prova del contratto deve essere assolto in considerazione delle caratteristiche del titolo di volta in volta richiamato. Nel caso di specie, doveva escludersi la rilevanza probatoria della documentazione prodotta in giudizio, trattandosi di mera corrispondenza tra le parti dal contenuto generico.

Ipoteca e ammissione al passivo fallimentare

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 2 novembre 2017, n. 26058

“L'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via ipotecaria non presuppone che il bene oggetto dell'ipoteca sia attualmente presente alla massa fallimentare, non potendosi escludere la sua acquisizione successiva all'attivo fallimentare; ne consegue che è a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l'accertamento dell'esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi (Cass. civ. S.U. n. 16060 del 20 dicembre 2001; Cass. civ. sezione 1 n. 4565 del 27 marzo 2003; Cass. civ. sez. 1, n. 17329 del 18 luglio 2017). L'avente diritto, che vanti iscrizione ipotecaria sul bene stesso, è in grado pertanto di far valere, sin dalla prima domanda di insinuazione, il proprio diritto di credito in via ipotecaria, e non chirografaria - anche se la condizione di efficacia cui è soggetta la garanzia reale (nella specie la definizione del giudizio revocatorio proposto dalla curatela) non si sia, all'epoca della domanda di insinuazione, ancora verificata in senso positivo per il creditore”

Forma dei contratti richiamati da contratti stipulati per iscritto

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 22 novembre 2017, n. 27836

“In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, la L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, e, successivamente, l'art. 117, comma 2, t.u.l.b., abilita la Banca d'Italia, su conforme Delibera del CICR, a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicchè quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta "in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto" deve essere inteso nel senso che l'intento di agevolare "particolari modalità della contrattazione" non comporta - in una equilibrata visione degli interessi in campo - una "radicale" soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel "contratto madre", delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il "contratto figlio”

Azione di responsabilità dell’intermediario finanziario e onere della prova

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 11 luglio 2017, n. 17080

“Ove sia dedotta in giudizio l’obbligazione risarcitoria per responsabilità contrattuale la circostanza specifica di inadempimento è identificativa del diritto di credito e pertanto ne integra il fatto costitutivo che tuttavia il creditore ha solo l’onere di allegare, e non anche di provare. La ragione specifica di inadempienza non può pertanto essere ridotta a “chiarimento” dell’inadempienza o ad allegazione del debitore (ai fini della prova della sua esclusione), come intende, errando, il ricorrente, ma è elemento costitutivo del credito risarcitorio che è sufficiente e allo stesso tempo necessario che il creditore alleghi”

Violazione di obblighi informativi a carico dell’intermediario finanziario e sue conseguenze rimediali

App. Bari, Sez. II civ., sentenza 29 agosto 2017, n. 1179

“La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della banca intermediaria deve ritenersi fondata laddove non risulti provato il rispetto, da parte della banca stessa, dei prescritti obblighi informativi e a tal fine la dichiarazione resa dal cliente di avere ricevuto esaustiva informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operazione è inidonea ad assolvere agli obblighi informativi imposti all’intermediario, integrando un’affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l’avvenuta completezza dell’informazione sottoscritta dal cliente”

Ipoteca

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23453

“L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione eseguita in totale difformità o assenza della concessione, emessa dal Sindaco ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47 del 1985, che si connota per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi, dà luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che l’ipoteca e gli altri eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione e/o iscrizione”

Forma scritta e contratti “innestati”

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22278

“Fermo restando l’onere di forma scritta dei contratti bancari di cui all’art. 117 T.U.B., il requisito di forma può ritenersi rispettato ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto le cui condizioni regolino anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti”

Le Sezioni Unite escludono la configurabilità della c.d. usura sopravvenuta

Cass. Civ., Sez. un., sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675

"Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"