Insussistenza del bene ipotecato e insinuazione nello stato passivo
“In forza dell’art. 93 Legge fallimentare, nella sua versione ante riforma, è consentita l’ammissione al passivo di un credito ipotecario ancorché il bene risulti insussistente, in quanto se ne deve verificare la presenza al momento del riparto”
La precedente alienazione del bene oggetto di ipoteca non impedisce l’ammissione al passivo fallimentare del credito garantito, sempre che sia ratione temporis applicabile l’art. 93 Legge Fallimentare nella sua originaria formulazione.
In base al “nuovo” art. 93 L.F., infatti, il creditore è tenuto ad indicare nel ricorso di ammissione al passivo fallimentare l’eventuale titolo di prelazione con “la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale”, ma in base al “vecchio” art. 93 L.F. non si impone al creditore il medesimo onere, limitandosi a prescrivere l’indicazione pura e semplice della “somma, del titolo da cui deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi”.
Dalla formulazione dell’art. 93 L.F. ante riforma discende la non necessarietà della sussistenza del bene ipotecato al momento della proposizione della domanda di insinuazione; la logica della previsione ratione temporis applicabile è che la possibile acquisizione successiva del bene oggetto di ipoteca rende ultronea la richiesta della sussistenza del bene ipotecato al momento della mera proposizione della domanda di insinuazione. La necessità che il bene risulti esistente nel patrimonio della fallita subentra al momento del riparto (Cass., Sez. Un., n. 16060/2001).
Pertanto, il giudice di merito ha errato nell’ammettere il credito come chirografario, per le esposte ragioni.