Ammesso il sequestro preventivo dell’intero conto corrente seppure cointestato con persona estranea al reato

Cass. Pen., sez. III, sentenza 3 luglio 2019, n. 29079 (rel. G. Liberati)

Dalla cointestazione di un conto corrente e dalla possibilità di operare sullo stesso senza limitazioni deriva per entrambi i cointestatari (dunque anche per l'indagato di un reato) la piena disponibilità del saldo attivo, e, con essa, la sottoponibilità a sequestro dell'intero compendio, sia perché esso è nella disponibilità dell'indagato, sia per evitare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze, ferme restando sia la possibilità di dimostrare la spettanza di tutte le somme al terzo estraneo al reato (o per una quota maggiore rispetto a quella discendente dalla cointestazione secondo quote uguali), onde evitarne la confisca, sia l'eventuale esercizio dell'azione di regresso nei confronti dell'indagato.

Danni da emotrasfusione – Rassegna giurisprudenziale

Corte d'Appello di Palermo, sentenza 1 luglio 2019, n. 1383

In tema di responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi di un danno da lesione colposa, soggetto a prescrizione quinquennale dalla data del fatto; la prescrizione è, invece, decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ. n. 28464/2013; Cass. Civ. n. 7553/2012).

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di avere contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con la precisazione che la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. civ. n. 23635/2015; Cass. Civ. n. 10551/2015; Cass Civ. n. 10530/2015). In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della Salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni a978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) del virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (cfr. Cass. Civ. n. 3721/2019; Cass. Civ. n. 1566/2019).
In particolare, il Ministero della Salute, in base a una pluralità di fonti normative (per l'elenco esaustivo delle quali, ex plurimis, Cass. n. 18520/2018), è tenuto ad esercitare un 'attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (Cass. Civ. n. 17685/2011; Cass. Civ. n. 9404/2011; Cass. Civ. S.U. n. 584/2008; Cass. Civ. S.U. n. 576/2008).

In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero (Cass. Civ. n. 15734/2018).

In tema di risarcimento da emotrasfusione infetta, la "compensatio lucri cum damno" tra l'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e il risarcimento richiesto al Ministero della Sanità per l'omessa adozione di adeguate misure di emovigilanza, integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello (cfr. Cass. Civ. n. 991/2014).

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora l'importo dell'indennizzo non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (Cass. Civ. n. 2778/2019; Cass. Civ. n. 32944/2018).

Appello incidentale: termini e preclusioni

Corte d'Appello di Palermo, sentenza 1 luglio 2019, n. 1383

Nelle cause scindibili e indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti dei quali deve ritenersi formato il giudicato (cfr. Cass. Civ. n. 15268/2018); Cass. Civ. n. 15292/2015).
Deve, pertanto, dichiararsi inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto nei confronti delle parti appellate se, alla data del deposito dell'appello incidentale, era già scaduto il termine di cui all'art. 325, com. 1, c.p.c., decorrente dalla data di notifica della sentenza.

Trasporto illegittimo su ciclomotore – Concorso di colpa del danneggiato trasportato minore

Tribunale di Catania, sez. V civ., sentenza 3 maggio 2019, n. 1844 (g. G. Artino Innaria)

E' innegabile che il trasporto di passeggero su ciclomotore comporti necessariamente una maggiore instabilità del veicolo sia in relazione alla tenuta di marcia che con riferimento all'eventuale necessità di eseguire una manovra di emergenza, con conseguente maggiore esposizione alle conseguenze negative di un impatto violento con altro veicolo. Deve, pertanto, ritenersi che la presenza di un trasportato su motoveicolo non omologato per il traporto di un secondo passeggero sia idoneo a concorrere nella causazione dell'incidente e ad aggravarne le conseguenze, in quanto la struttura del telaio, la potenza dell'impianto frenante, la stabilità del mezzo e la possibilità di controllo di esso da parte del suo conducente restano irrimediabilmente compromesse dalla presenza del terzo passeggero (nel caso di specie, è stato attribuito un concorso di colpa al danneggiato trasportato nella misura del 25%).

Il riparto dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni patiti dall’investitore

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 24 maggio 2019, n. 14335

"Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa secondaria - il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che, dapprima, l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3793, al riguardo confermata da Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147). È proprio applicando il principio sull'onere della prova nella materia contrattuale enunciato". n. 5 / 2019 9 dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che l'investitore dovrà allegare l'inadempimento di quelle obbligazioni disciplinate dal t.u.f. e dalla normativa regolamentare, e dovrà fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento.

Il trust familiare è atto a titolo gratuito, revocabile ex art. 2901 c.c.

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 4 aprile 2019, n. 9320

"Il negozio istitutivo di un trust, per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. Tanto si verifica, ad es., nei c.d. trust di garanzia, che sono istituiti da un debitore in seguito ad un accordo con i propri creditori. Al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, l'atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito, come per l'appunto si verifica nel caso di trust familiare in esame (nel quale il disponente rivestiva anche la qualità di beneficiario). In ogni caso l'onerosità dell'atto di disposizione patrimoniale non può essere posta in relazione all'eventuale compenso stabilito per l'opera del trustee, in quanto l'onerosità dell'incarico affidato a quest'ultimo attiene (non al rapporto di trust, ma) all'eventuale remunerazione per il mandato conferito. Onerosità e gratuità vanno poste in relazione all'interesse che qualifica il rapporto di trust (che è quello del beneficiario)”.

La documentazione bancaria può essere richiesta dal correntista per la prima volta durante il processo, anche in mancanza di previa istanza ex art. 119 TUB

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3875

“L'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. a fini meramente esplorativi»; tuttavia, nel caso in cui «non sia contestata l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l'applicazione della capitalizzazione trimestrale», «non può mettersi in dubbio l'esistenza di un conto corrente, non contestato dalla Banca e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla sua gestione». In ragione dei contenuti propri della norma dell'art. 119 comma 4 T.U.B., il «correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale» (Cass., n. 21472/2017)”.

Gli interessi di mora superiori al tasso soglia dell’usura non sono usurari

Trib. Milano, Sez. VI, sentenza 1 aprile 2019, n. 3207

"In mancanza di rilevazione di un TEGM specifico per la quantificazione degli interessi moratori non è possibile valutare in termini oggettivi l’usurarietà degli stessi. Rimedio fruibile in caso di interessi moratori “sproporzionati” è rappresentato dalla riduzione ad equità della penale eccessiva, ai sensi dell’art. 1384 c.c.”

Ordine di acquisto di titoli e obbligo informativo della banca

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 20 novembre 2018, n. 30001 (Rel. Falabella)

In materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisto di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio. Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario sono infatti finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli: ne discende che tali obblighi, al di fuori dei casi in cui siano conclusi contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti [...], vanno adempiuti in vista dell’investimento, esaurendosi con esso.

Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust: il riparto dell’onere probatorio

Trib. Padova, Sez. II, sentenza 29 gennaio 2019

In materia di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il riparto dell’onere probatorio deve avvenire alla luce del principio di vicinanza della prova e, pertanto, è onere del cliente allegare la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata; la banca, invece, ha l’onere di dimostrare che il contratto di fideiussione sottoposto alla firma del cliente non ha i requisiti censurati nel 2005, indicando le clausole inserite nel contratto per compensare o attenuare le criticità segnalate dalla Banca d’Italia, in modo da fare emergere l’interruzione del rapporto causale tra l’intesa e il modello ABI censurato.