21 Giugno 2019

Il riparto dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni patiti dall’investitore

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 24 maggio 2019, n. 14335
"Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa secondaria - il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che, dapprima, l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3793, al riguardo confermata da Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147). È proprio applicando il principio sull'onere della prova nella materia contrattuale enunciato". n. 5 / 2019 9 dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che l'investitore dovrà allegare l'inadempimento di quelle obbligazioni disciplinate dal t.u.f. e dalla normativa regolamentare, e dovrà fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento.

La decisione in commento riporta alla memoria un principio da tempo affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di riparto dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità contrattuale: “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento” (Cass. Civ., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Riportando tale assunto entro il più specifico ambito della responsabilità dell’intermediario finanziario per inadempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. 58/1998 e dalla normativa secondaria, è possibile affermare che l’investitore deluso dall’operato dell’intermediario ha l’onere di allegarne l’inadempienza, provando altresì il danno patito e il nesso di causalità tra questo e l’inadempimento. È, invece, onere dell’intermediario finanziario provare l’avvenuto esatto adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e di avere agito secondo diligenza.

Il principio di “vicinanza della prova” di cui sopra, quindi, pone a carico del debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni, ma non esonera l’investitore dall’onere di allegare quali obbligazioni siano rimaste inadempiute, provando, inoltre, il danno e il nesso eziologico.

Detto altrimenti: l’inversione dell’onere della prova non riguarda la sussistenza del danno e il nesso di causalità, che rimangono elementi fattuali la cui sussistenza deve essere provata dal creditore-investitore.