Notifica inesistente – Solo se mancano i presupposti essenziali – Notifica ex art. 143 c.p.c.
In tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito, il notificante è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere alla notificazione nelle forme dell’art. 143 c.p.c., fermo restando che l’omissione di tali incombenze comporta l’inesistenza della notificazione solo se eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa. In particolare, non può dirsi privo di riferimenti col destinatario della notifica il luogo dove egli risiedeva immediatamente prima di quella, essendo irrilevante la circostanza che il documento anagrafico sia aggiornato o meno, così come ogni questione su altri aspetti di agevole conoscibilità della variazione anagrafica.