Le spese liquidate nel processo esecutivo non hanno efficacia di giudicato al di fuori del relativo procedimento

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571 (Rel. Porreca)

Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili

Ammissione dell’intero credito in caso di concordato omologato cui sopraggiunga la dichiarazione di fallimento

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 17 ottobre 2018, n. 26002 (Rel. Lamorgese)

Gli accordi stipulati nel piano di concordato preventivo omologato, non risolto né annullato, cui segua la dichiarazione di fallimento, non possono restare fermi e, dunque, il credito ammissibile al fallimento è quello originario (per l'intero) e non quello soggetto alla falcidia concordataria

Rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente il riparto dell’onere probatorio in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito nei rapporti banca-cliente

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27680 (Rel. Lamorgese)

Nei rapporti banca-cliente, il termine prescrizionale dell’azione di ripetizione da indebito decorre dal giorno del versamento, nel caso di versamento avente natura solutoria, e dal giorno di chiusura del conto, nella diversa ipotesi di versamento avente natura ripristinatoria. Ciò posto, su chi ricade l’onere di provare la natura solutoria o ripristinatoria del versamento ai fini dell’esatta individuazione del dies a quo del termine prescrizionale?

La conoscenza del mercato da parte dell’investitore non esonera l’intermediario dagli obblighi informativi

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24393 (Rel. Dolmetta)

La sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario, tratta dall'esperienza della relativa pratica, non può incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell'intermediario; infatti, come ha rilevato la pronuncia n. 8333/2018, la «buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, [...], della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere».

Nell’ammissione al passivo gli estratti conto sono sufficienti a provare il credito della Banca

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 settembre 2018, n. 22208

Nell'insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha a sua volta l'onere di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito relativamente alle contestazioni sollevate; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto contrattuale come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti, che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.

Domanda di concordato con riserva: le formalità di cui all’art. 152 l. fall. devono essere rispettate nel momento successivo della presentazione della proposta

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 settembre 2017, n. 20725

Se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentate della società, le formalità prescritte dall’art. 152 legge fall. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.

Il principio di “business judgment rule” e la responsabilità dell’amministratore

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17494

In forza del principio di "business judgment rule", più volte affermato da questa Corte, il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. Civ., Sez. I, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1783)

Il contratto di mutuo è titolo esecutivo anche in mancanza di consegna materiale

Trib. Arezzo, ordinanza 24 giugno 2017

Nel contratto di mutuo non occorre la consegna materiale del denaro dal mutuante al mutuatario, risultando sufficiente il conseguimento della mera disponibilità della somma mutuata. Nel caso in cui le parti, una volta concluso il contratto di mutuo, costituiscano in pegno o in deposito le somme mutuate, non può revocarsi in dubbio l’esistenza del titolo esecutivo, dal momento che se il mutuatario dispone delle somme è perché ne era nella piena disponibilità

Il contratto di swap non è nullo per mancanza di causa ove sia “pressoché impossibile” l’aumento dei tassi di interessi

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 13 luglio 2018, n. 18724

Sostenere la tesi della nullità del contratto per mancanza di causa, in conseguenza della mancanza di alea, possiede in sé - e cioè se l'assenza di causa non emerga alla stregua del testo contrattuale valutato ex ante – la stessa fondatezza che avrebbe la tesi della nullità del contratto di assicurazione per il rischio di incendio o di terremoto, che costituiscono normalmente eventualità remote alquanto, una volta che l'incendio o il terremoto non abbiano avuto luogo. Insomma, i contratti aleatori sono previsti dall'ordinamento e non vanno certo incontro in se stessi ad un giudizio di immeritevolezza. È fortemente opinabile, poi, se il giudizio di meritevolezza possa essere impiegato a fini di riequilibrio equitativo del contratto, ma certo - ammesso che ciò sia possibile - l'operazione va almeno compiuta secondo una valutazione operata ex ante, non ex post, sì da giudicare meritevoli i contratti di swap in cui l'investitore ha guadagnato e immeritevoli quelli in cui ha perso.