Polizze vita: qualora manchi la garanzia di restituzione del capitale il contratto non ha natura assicurativa, ma di investimento
In materia di polizze vita, ove non sia contrattualmente prevista la garanzia di restituzione del capitale, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figurano come assicurati. Ne discende l’applicabilità del T.U.F. e del Regolamento Consob.