30 Marzo 2018

La nullità del contratto-quadro rende compensabili i reciproci crediti restitutori di cui all’art. 2033 c.c.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2018, n. 6664
Accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione, e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c. c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza.

La decisione in esame si segnala per avere affrontato un’interessante questione di diritto, in tema di effetti conseguenti all’accertamento di nullità del contratto-quadro, ossia: la banca, una volta caducato il contratto-quadro, è titolare di un diritto di credito restitutorio compensabile con quello vantato dal cliente?
La Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di un siffatto credito in capo alla Banca, affermando che “le plusvalenze realizzate dall’investitore in altre operazioni finanziarie effettuate nel periodo oggetto di causa”, nonché “i ricavi ottenuti dall’attore non costituiscono un credito dell’intermediario”.
Nel caso di specie era stata dichiarata la nullità del contratto-quadro (per mancanza di sottoscrizione da parte del cliente) a monte e, a valle, delle specifiche operazioni finanziarie. La nullità del contratto era stata accertata su domanda del cliente e tale circostanza, secondo il giudice di merito, avrebbe impedito alla Banca di sollevare l’eccezione di compensazione per il proprio credito restitutorio; invero, ricorda la Suprema Corte, un soggetto convenuto in giudizio con una domanda di pagamento può opporre in compensazione il proprio maggior credito, fermo restando che “l’eccezione potrà paralizzare la pretesa altrui solo sino alla reciproca concorrenza”, ai sensi dell’art. 1241 c.c. A tal riguardo, viene affermato il seguente principio di diritto: “In tema di giudizi aventi ad oggetto rapporti di intermediazione finanziaria, ove sia stata dichiarata la nullità del contratto quadro su domanda dell’investitore non è precluso all’intermediario, che pure non abbia proposto la domanda di nullità anche degli ordini positivamente conclusi per il proprio cliente, di sollevare l’eccezione di compensazione con riguardo all’intero credito restitutorio che le deriva, in tesi, dal complesso delle operazioni compiute nell’ambito del contratto quadro dichiarato nullo”.
La caducazione del contratto di intermediazione finanziaria destinato a regolare i successivi rapporti tra la banca e il cliente comporta l’applicazione della disciplina comune dell’indebito di cui agli artt. 2033 e ss. c.c. L’azione di ripetizione, infatti, costituisce il rimedio riconosciuto dalla legge al fine di recuperare le prestazioni eseguite in forza di un contratto che sia stato dichiarato nullo, annullato, risolto o rescisso. La nullità del contratto comporta il venir meno della causa giustificatrice della prestazione precedentemente eseguita determinando l’insorgere di un indebito oggettivo, con diritto alla restituzione.
La circostanza che l’azione di nullità sia riconosciuta al solo investitore dall’art. 23 del d.lgs. 58/1998 non impedisce che possa trovare applicazione il regime delle restituzioni da indebito oggettivo, dal momento che la legittimazione all’azione di nullità e i discendenti effetti ripristinatori attengono a piani diversi.
La nullità del contratto quadro, come pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, travolge gli autonomi ma collegati ordini di investimento, che si collocano nel fase attuativa del rapporto di intermediazione (cfr. Cass., 11 aprile 20106, n. 7068).
Applicando la disciplina dell’indebito, la restituzione delle prestazioni eseguite non può essere disposta automaticamente dal giudice adito per l’accertamento della nullità del contratto, occorrendo, invece, una specifica domanda di parte. Il credito restitutorio deve essere riconosciuto in capo ad entrambe le parti e, pertanto, ove sussistano prestazioni poste in essere in esecuzione del contratto, i reciproci crediti potranno essere compensati ex lege, ai sensi dell’art. 1243 c.c.
I crediti restitutori, nella materia che ci occupa, hanno ad oggetto le somme investite e i titoli consegnati, nonché, i dividendi e le cedole, costituenti i frutti civili, dovuti dal giorno della percezione, ove risulti la mala fede dell’accipiens (cliente-investitore), o, in caso contrario, dal giorno della domanda; nell’eventualità in cui i titoli siano stati nelle more venduti a terzi, il cliente dovrà restituire il corrispettivo conseguito o, qualora la vendita sia stata effettuata in mala fede, il valore equivalente.
Pertanto, deve ritenersi ammissibile la compensazione del credito restitutorio vantato dalla banca nei confronti del cliente, una volta accertata la nullità del contratto quadro, a nulla rilevando la circostanza che a proporre l’azione di nullità sia stato il cliente. Applicando le ordinarie regole valide in tema di indebito, sarà onere della banca allegare e provare la sussistenza degli elementi costitutivi del credito opposto in compensazione.

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Rosalia Calandrino