Ordine di acquisto di titoli e obbligo informativo della banca
In materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisto di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio. Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario sono infatti finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli: ne discende che tali obblighi, al di fuori dei casi in cui siano conclusi contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti [...], vanno adempiuti in vista dell’investimento, esaurendosi con esso.