Ordine di acquisto di titoli e obbligo informativo della banca

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 20 novembre 2018, n. 30001 (Rel. Falabella)

In materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisto di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio. Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario sono infatti finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli: ne discende che tali obblighi, al di fuori dei casi in cui siano conclusi contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti [...], vanno adempiuti in vista dell’investimento, esaurendosi con esso.

Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust: il riparto dell’onere probatorio

Trib. Padova, Sez. II, sentenza 29 gennaio 2019

In materia di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il riparto dell’onere probatorio deve avvenire alla luce del principio di vicinanza della prova e, pertanto, è onere del cliente allegare la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata; la banca, invece, ha l’onere di dimostrare che il contratto di fideiussione sottoposto alla firma del cliente non ha i requisiti censurati nel 2005, indicando le clausole inserite nel contratto per compensare o attenuare le criticità segnalate dalla Banca d’Italia, in modo da fare emergere l’interruzione del rapporto causale tra l’intesa e il modello ABI censurato.

Erogazione del mutuo e contestuale costituzione di deposito cauzionale

Trib. Roma, Sez. III, 16 gennaio 2019

La costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all’esito dell’adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della traditio materiale della somma.

Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: il dovere di controllo dei sindaci comprende anche i profili contabili

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4723 (Rel. Di Florio)

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con “parti correlate o in situazione di potenziale conflitto di interessi con gli ammnistratori”, realizzate al di fuori dell’oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell’operazione. La violazione contestata dalla Consob risulta pienamente integrata quando risulti l’omesso o l’inadeguato esercizio dell’attività di controllo da parte dei sindaci delle società quotate, non essendo il danno un elemento costitutivo dell’illecito, quanto invece parametro per la determinazione della sanzione; la responsabilità dei sindaci sussiste, dunque, indipendentemente dall’esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dall’art. 149 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cfr. Cass. 5357/2018).

Il presupposto della responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario è rappresentato dal rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 22 novembre 2018, n. 30161

In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. Questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.

L’approvazione, anche tacita, dell’estratto conto non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità dell’inclusione o dell’eliminazione di partite di conto

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 20 novembre 2018, n. 30000

Ai sensi dell’art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Tutto ciò significa che l’approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente.

Nel contratto di mutuo, l’onere di provare l’esistenza del titolo è posto a carico del mutuante-attore

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 29 novembre 2018, n. 30944

Qualora l’attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l’onere della prova, giacché negare l’esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia o la modificazione o l’estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata; anche in tale caso, quindi, rimane fermo l’onere probatorio a carico dell’attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo.

Le spese liquidate nel processo esecutivo non hanno efficacia di giudicato al di fuori del relativo procedimento

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571 (Rel. Porreca)

Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili

Ammissione dell’intero credito in caso di concordato omologato cui sopraggiunga la dichiarazione di fallimento

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 17 ottobre 2018, n. 26002 (Rel. Lamorgese)

Gli accordi stipulati nel piano di concordato preventivo omologato, non risolto né annullato, cui segua la dichiarazione di fallimento, non possono restare fermi e, dunque, il credito ammissibile al fallimento è quello originario (per l'intero) e non quello soggetto alla falcidia concordataria