30 Aprile 2019

Erogazione del mutuo e contestuale costituzione di deposito cauzionale

Trib. Roma, Sez. III, 16 gennaio 2019
La costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all’esito dell’adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della traditio materiale della somma.

Il principio applicato dal Tribunale di Roma costituisce regola costantemente affermata in tema di modalità perfezionative del contratto di mutuo; infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la traditio richiesta per la valida conclusione del contratto di mutuo non deve essere intesa necessariamente in termini “materiali”, risultando sufficiente il conseguimento della sola disponibilità giuridica della res: “il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 28 giugno 2011, n. 14270).

Nel caso di specie, la parte mutuataria aveva ricevuto la somma dall’Istituto di credito, rilasciandone quietanza, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al mutuatario. La somma oggetto di mutuo veniva costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante, a titolo di garanzia; in particolare, le parti pattuivano che, in caso di inadempimento, la banca avrebbe potuto risolvere il contratto di mutuo utilizzando la somma costituita in deposito allo scopo di estinguere il debito derivante dal contratto di mutuo.

Alla luce del richiamato principio, dunque, non poteva mettersi in dubbio l’avvenuta valida conclusione del contratto di mutuo, dal momento che la costituzione del deposito cauzionale implicava la disponibilità della res e, pertanto, il previo perfezionamento della fattispecie contrattuale in esame. Detto altrimenti: “la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della traditio materiale della somma” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25632).

Rosalia Calandrino