21 Febbraio 2019

Il preavvivo della segnalazione al CRIF è un atto non recettizio

Trib. Perugia, Sez. Civ. II, ordinanza 28 settembre 2018
Se il termine per la segnalazione decorre dalla spedizione del preavviso e non dalla sua ricezione, si deve escludere che la comunicazione possa costituire condizione per la validità della successiva segnalazione. Ne segue la natura non recettiza del preavviso di segnalazione al CRIF

La decisione in commento affronta la questione relativa alla necessarietà, ai fini della validità dell’atto, della ricezione della comunicazione del preavviso di segnalazione al CRIF da parte del destinatario della stessa.
La natura recettizia dell’atto viene esclusa dal Giudice in considerazione della previsione di cui all’art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, adottato con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004, in ragione della quale i dati sono accessibili decorsi almeno quindici giorni “dalla spedizione del preavviso all’interessato”.
Da tale previsione consegue che ai fini della valida segnalazione al CRIF non occorre l’avvenuta ricezione del preavviso da parte del destinatario, decorrendo il termine di quindici giorni dalla mera spedizione dell’atto.
L’ordinanza giustifica l’irrilevanza della ricezione del preavviso di segnalazione argomentando, altresì, dalla funzione attribuibile all’atto, che è quella di consentire all’interessato di svolgere contestazioni avverso la successiva segnalazione con l’effetto di rendere privo di conseguenze, in merito alla validità della successiva segnalazione al CRIF, la mancata ricezione del preavviso ove lo stesso non fosse contestabile sotto il profilo dell’esistenza dell’inadempimento.
Scopo della segnalazione al CRIF è “quello di consentire agli istituti di credito di meglio valutare la situazione debitoria di coloro che aspirano ad ottenere o mantenere un certo credito e, quindi, di garantire la funzionalità del sistema creditizio nel suo complesso”; ne discende che “la cancellazione per motivi meramente formali di una segnalazione negativa, pur legittima sotto il profilo sostanziale, potrebbe pregiudicare la finalità dell’istituto, in quanto farebbe apparire meritevole di credito un soggetto che in realtà è inadempiente, con ciò alterando il mercato di credito”.
Senza dimenticare che la legge non sanziona l’omissione del preavviso con la declaratoria di illegittimità della segnalazione, quale causa di cancellazione della stessa.
Nella fattispecie decisa dall’ordinanza in commento, parte ricorrente non aveva in alcun modo contestato la legittimità sostanziale della segnalazione non allegando, inoltre, che ove preavvisata sarebbe stata in grado di portare a conoscenza della Banca circostanze idonee ad evitare la segnalazione; pertanto, la mera irregolarità formale del preavviso di segnalazione non può invalidare la successiva segnalazione al CRIF, che rimane fondata sul piano sostanziale e, quindi, non suscettibile di cancellazione.
Il principio applicato consente di salvare la segnalazione al CRIF in caso di mere inosservanze di natura formale tali da non incidere sulla legittimità sostanziale della stessa.
Tale valutazione non rileva, secondo diverso orientamento giurisprudenziale (Trib. Belluno, 22 marzo 2018; Trib. Cassino, 10 agosto 2018; Trib. Lanciano, 12 febbraio 2018; Trib. Verona, 27 marzo 2017; Trib. Como, 10 ottobre 2016), nel giudizio di legittimità della segnalazione al CRIF. Occorre, infatti, ricordare che la decisione in esame contrasta con altro indirizzo che ravvisa nel preavviso di segnalazione un atto recettizio e fa discendere dalla mancata ricezione dello stesso l’illegittimità della successiva segnalazione al CRIF con l’effetto di disporne la revoca e cancellazione.
Il preavviso, nell’orientamento giurisprudenziale da ultimo ricordato, assolve un’importante funzione di garanzia nei confronti del debitore, consentendo di prevenire, grazie proprio al coinvolgimento del cliente, l’immissione di erronee informazioni nelle banche dati, in considerazione degli effetti che scaturiscono dalla segnalazione: l’impossibilità di accedere al credito per il debitore segnalato.

Rosalia Calandrino