08 Marzo 2019

L’approvazione, anche tacita, dell’estratto conto non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità dell’inclusione o dell’eliminazione di partite di conto

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 20 novembre 2018, n. 30000
Ai sensi dell’art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Tutto ciò significa che l’approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente.

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato, con la decisione in commento, un principio noto in tema di conto corrente, in forza del quale occorre tenere distinto il profilo della regolarità formale delle annotazioni da quello della validità sostanziale dei rapporti giuridici sottostanti; più precisamente: la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. rende incontestabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo meramente contabile, non precludendo, invece, la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino. In altri termini, “l’approvazione tacita dell’estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita. La verifica di detti requisiti è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato” (Cass. n. 10376/2006).
Tale conclusione discende dall’assoggettabilità dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e quindi dei titoli contrattuali che ne sono alla base, alle norme generali sui contratti (Cass. n. 10376/2006; Cass. n. 10186/2001; Cass. n. 10129/2001).
Se, quindi, la mancata contestazione dell’estratto conto e la conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l’ammissibilità di censure concernenti la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivino, deve escludersi che possa essere contestata, oltre i sei mesi dall’approvazione del conto, la mancata annotazione di una operazione (Cass. n. 18626/2003).

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Rosalia Calandrino