23 Novembre 2018

Ammissione dell’intero credito in caso di concordato omologato cui sopraggiunga la dichiarazione di fallimento

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 17 ottobre 2018, n. 26002 (Rel. Lamorgese)
Gli accordi stipulati nel piano di concordato preventivo omologato, non risolto né annullato, cui segua la dichiarazione di fallimento, non possono restare fermi e, dunque, il credito ammissibile al fallimento è quello originario (per l'intero) e non quello soggetto alla falcidia concordataria

Gli effetti dell’accordo raggiunto in sede di concordato preventivo perdurano in caso di successiva dichiarazione di fallimento, in assenza di previa dichiarazione di risoluzione dell’accordo concordatario?

A tale interrogativo la Suprema Corte di Cassazione ha dato risposta negativa, in considerazione del fatto che il sopraggiungere della dichiarazione di fallimento rende giuridicamente irrealizzabile il piano concordatario, pur non essendo, lo stesso, esplicitamente risolto.

L’effetto che ne segue è l’impossibilità di estendere la falcidia concordataria ai crediti ammessi al fallimento; la sopravvenuta impossibilità di eseguire il piano concordatario, a causa della dichiarazione di fallimento, ne determina l’estinzione sul piano effettuale e, quindi, i crediti dovranno ritenersi ammissibili nella loro consistenza originaria e non nella loro dimensione ridotta dall’accordo concordatario.

E tale conclusione – a detta della Corte – non può essere scalfita dal principio in forza del quale, ove “il fallimento faccia seguito ad un concordato preventivo omologato, il procedimento per la risoluzione del concordato andrebbe attivato – previamente o concorrentemente – solo se l’instante facesse valere non il credito nella misura ristrutturata (e dunque falcidiata) ma in quella originaria” (Cass. n. 17703/2017).

Tale assunto, pur sembrando inficiare il ragionamento fatto proprio dalla decisione in commento, non impedisce alla Corte di giungere alla conclusione della insensibilità della pretesa creditoria rispetto alla falcidia determinata dal concordato omologato che, per il sopravvenire del fallimento, risulta totalmente privo di effetti, ancorchè non esplicitamente risolto, in quanto “sarebbe incoerente ritenere che il credito da ammettere al passivo debba subire la falcidia concordataria, senza che il creditore – che l’aveva dovuta accettare nella prospettiva dell’attuazione del piano e di un celere, seppur parziale, realizzo – abbia potuto proporre la domanda di risoluzione del piano stesso, pur pendendo ancora il termine di cui all’art. 186 legge fall.”. Diversamente opinando, si subordinerebbe il pieno realizzo delle istanze creditorie al compimento di un adempimento preliminare (richiesta di risoluzione del concordato) ormai impossibile.

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Rosalia Calandrino