23 Aprile 2019

Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: il dovere di controllo dei sindaci comprende anche i profili contabili

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4723 (Rel. Di Florio)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con “parti correlate o in situazione di potenziale conflitto di interessi con gli ammnistratori”, realizzate al di fuori dell’oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell’operazione. La violazione contestata dalla Consob risulta pienamente integrata quando risulti l’omesso o l’inadeguato esercizio dell’attività di controllo da parte dei sindaci delle società quotate, non essendo il danno un elemento costitutivo dell’illecito, quanto invece parametro per la determinazione della sanzione; la responsabilità dei sindaci sussiste, dunque, indipendentemente dall’esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dall’art. 149 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cfr. Cass. 5357/2018).

La decisione in commento definisce la portata della responsabilità dei sindaci in materia di intermediazione finanziaria – nell’ambito delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – estendendone i confini sino al profilo contabile. L’attività di sorveglianza cui l’organo di controllo è tenuto si sostanzia nello svolgimento di adeguati controlli al fine di stabilire l’effettivo rispetto dei principi di corretta amministrazione, contemplando anche aspetti di natura più specificamente contabile, la cui valutazione non rientra nella responsabilità esclusiva dei revisori contabili.

In base alla previsione di cui all’art. 149 TUF – che si rivolge alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – “Il collegio sindacale vigila: a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; d) sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’articolo 114, comma 2”.

Il controllo che il collegio dei sindaci deve effettuare, quindi, non mira unicamente alla tutela degli interessi degli azionisti contro atti di cattiva gestione da parte degli amministratori, ma ha l’ulteriore ed importante obiettivo di garantire l’osservanza della normativa regolamentare Consob, con l’obbligo di denunciare alla Banca d’Italia e alla stessa Consob le violazioni della normativa dettata in materia di intermediazione finanziaria.

Nell’ambito delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la responsabilità dei sindaci – ai fini dell’applicazione delle sanzioni da parte dell’Autorità di vigilanza – prescinde dalle eventuali ricadute pregiudizievoli e sussiste anche nell’eventualità in cui gli amministratori abbiano condiviso informazioni insufficienti. Le lacune informative, infatti, possono essere colmate dall’organo di controllo avvalendosi degli strumenti informativi e istruttori previsti dall’art. 149 TUF .

Rosalia Calandrino