14 Maggio 2019

Ordine di acquisto di titoli e obbligo informativo della banca

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 20 novembre 2018, n. 30001 (Rel. Falabella)
In materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisto di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio. Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario sono infatti finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli: ne discende che tali obblighi, al di fuori dei casi in cui siano conclusi contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti [...], vanno adempiuti in vista dell’investimento, esaurendosi con esso.

La decisione in esame consente di approfondire l’interessante tema dell’obbligo informativo a carico dell’intermediario finanziario, in caso di acquisto di titoli su ordine del cliente. Indubbiamente, l’intermediario ha l’obbligo di informare l’investitore in ordine a tutti gli elementi rilevanti ai fini di una compiuta e consapevole valutazione prodromica all’investimento da effettuare.

Tale obbligo informativo cessa nel momento in cui l’investitore effettua la sua scelta, conferendo l’ordine di acquisto all’intermediario. Tranne nell’eventualità in cui siano sottoscritti contratti di gestione e consulenza, l’intermediario finanziario, una volta effettuato l’investimento, è esonerato da qualsivoglia obbligo informativo “in merito all’andamento dei titoli nel periodo successivo al perfezionamento dell’operazione finanziaria”. Trattasi di principio affermato dalla costante giurisprudenza: “in materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, comma 1, lett. b), sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso” (Cass. Civ., Sez. VI, 24 aprile 2018, n. 10112).

Rosalia Calandrino