29 Novembre 2018

Le spese liquidate nel processo esecutivo non hanno efficacia di giudicato al di fuori del relativo procedimento

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571 (Rel. Porreca)
Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili

La sentenza in commento affronta l’interessante tema dell’efficacia delle spese liquidate nel processo esecutivo al di fuori del giudizio stesso, tenuto conto dell’inapplicabilità del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. nella regolamentazione delle spese di giudizio.
Invero, le spese nel giudizio di esecuzione sono regolamentate dall’art. 95 c.p.c., in forza del quale “Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile”.
L’onere delle spese nel processo esecutivo, quindi, non segue il principio di soccombenza, regolante il solo giudizio di cognizione e ciò in quanto soltanto nel caso in cui il giudizio sia volto all’accertamento di una spettanza di diritto è possibile individuare una parte “vittoriosa” e una “soccombente”; nel giudizio di esecuzione, invece, l’esito obbligato dello stesso, consistente nel dare effettiva attuazione a quanto accertato nel propedeutico giudizio di cognizione, impedisce l’applicazione del principio di soccombenza e tale circostanza esclude, a sua volta, la possibilità di imputare le spese alla parte soccombente.
È la soggezione del debitore all’esecuzione a giustificare l’imputazione allo stesso delle spese relative allo svolgimento del processo esecutivo.
Da tale assunto scaturisce il seguente corollario: “la liquidazione delle spese del giudice dell’esecuzione non può avere contenuto decisorio ma solo di verifica del relativo credito in funzione dell’assegnazione o distribuzione”.
Le spese, nel giudizio di esecuzione, costituiscono il costo obiettivo del processo da intendere come onere gravante sul ricavato, in ragione del principio della “tara sul ricavato” esprimibile nel seguento modo: il diritto del creditore al rimborso delle spese sostenute per l’espropriazione non ha il carattere di diritto di credito verso il debitore, costituendo invece un diritto “a collocazione preferenziale sul ricavato” (la tesi è di Redenti, Struttura del procedimento esecutivo per espropriazione e problemi di spese, in Id., Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo, Milano, 1962, I, spec. 257 ss., 273 s., richiamato, in termini critici, da S. Boccagna – B. Sassani, Il diritto incompreso: le spese del creditore nell’espropriazione forzata, in Esecuzione forzata, 2018, 3, 465).
Ne discende l’impossibilità, per il creditore, di recuperare il suddetto credito al di fuori del giudizio esecutivo.
L’interpretazione adottata dalla decisione in commento, invero, si presta a diverse annotazioni critiche, note soprattutto in dottrina, ove si tiene conto, ad esempio, della previsione di cui all’art. 1196 c.c., in forza della quale “gli esborsi effettuati per il recupero di un credito inadempiuto sono a carico del debitore” e, pertanto, il recupero delle spese dovrebbe essere assicurato per via autonoma, in modo da evitare un arricchimento ingiustificato del debitore per mera incapienza del ricavato.
La Corte di Cassazione esclude tale conclusione, in ragione della seguente considerazione: rientra nel principio di autoresponsabilità del creditore procedente l’irrecuperabilità delle spese non coperte dal ricavato della vendita nel procedimento di espropriazione forzata. Tale esito argomentativo deve trovare giustificazione nel bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore alla luce dell’ovvia considerazione che il processo esecutivo deve mirare ad estinguere debiti esistenti, senza aggravarne il peso oltre i limiti di ragionevolezza; quindi, il riconoscimento in capo al creditore di un diritto a recuperare – fuori dal giudizio esecutivo – le spese non coperte dal ricavato, sarebbe contrario alla ratio dell’art. 95 c.p.c., nell’ottica della funzione essenziale del processo esecutivo.
Per tali ragioni, La Suprema Corte esclude che il provvedimento di liquidazione delle spese relative al giudizio di esecuzione possa avere efficacia esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, con l’effetto di rendere le relative somme irripetibili.

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Rosalia Calandrino