22 Febbraio 2019

Nel contratto di mutuo, l’onere di provare l’esistenza del titolo è posto a carico del mutuante-attore

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 29 novembre 2018, n. 30944
Qualora l’attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l’onere della prova, giacché negare l’esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia o la modificazione o l’estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata; anche in tale caso, quindi, rimane fermo l’onere probatorio a carico dell’attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo.

La pretesa restitutoria del mutuante non può fondarsi sulla mera allegazione e prova dell’avvenuta consegna di assegni bancari o somme di denaro, costituendo onere dell’attore provare il fatto costitutivo della richiesta azionata in giudizio, senza che l’eventuale contestazione del convenuto possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale.
In diverse occasioni la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ricordare come la datio di una somma di denaro non può, di per sé, fondare la richiesta di restituzione ove l’accipiens contesti il titolo posto a fondamento della pretesa, disconoscendone la legittimità (in senso conforme: Cass. Civ., Sez. III, 22 aprile 2010, n. 9541).
Tale contestazione impone a parte attrice di provare in modo pieno il fatto costitutivo della propria pretesa, ovvero il titolo giuridico che giustifica il diritto alla restituzione della somma precendentemente consegnata, senza che la detta contestazione possa tradursi in eccezione in senso proprio tale da determinare l’inversione dell’onere probatorio.
L’onere probatorio a carico della parte mutuante risulta, pertanto, particolarmente gravoso, dal momento che non può ritenersi assolto in caso di mera allegazione dell’avvenuta consegna della somma di denaro di cui si richiede la restituzione.
Nella fattispecie oggetto di decisione, il Giudice di merito aveva ritenuto provato il diritto dell’attore alla restituzione della somma di denaro precedentemente consegnata al convenuto in quanto non risultava dimostrato alcun intento di liberalità.
Il giudice di legittimità esclude la correttezza di tale conclusione, dal momento che non basta l’esclusione dell’intento di liberalità per affermare l’esistenza del contratto di mutuo quale fonte del diritto di parte attrice alla restituzione, occorrendo invece la prova del titolo dell’obbligazione restitutoria azionata in giudizio.
Ne consegue l’impossibilità di accogliere la domanda di restituzione ove l’attore non riesca a provare il titolo a fondamento della pretesa restitutoria, come nel caso di specie. In termini maggiormente tuzioristici si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando: “La parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l’obbligo di controparte alla restituzione, purché l’attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall’altra” (Cass. civ. Sez. III, 28 luglio 2014, n. 17050).

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Rosalia Calandrino