16 Aprile 2018

Gli interessi moratori rilevano ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento

Trib. Lecco, Sez. I, ordinanza 28 febbraio 2018
Non può esservi alcun ragionevole dubbio sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini del vaglio di usurarietà del singolo rapporto creditizio. Anche svalutando l’argomento letterale fondato sull’amplissima formulazione dlel’art. 644 cod. pen., già di per sé capace di abbracciare, con l’unica eccezione delle imposte e tasse, il carico complessivo delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese […] collegate all’erogazione del credito”, è invero decisivo il rilievo che l’interesse moratorio si configura per il prenditore dei fondi come una voce, sia pure eventuale, del costo del denaro.

Con la decisione in commento, il Giudice adito ribadisce un orientamento abbastanza consolidato in giurisprudenza, in ragione del quale gli interessi moratori devono essere considerati al fine di vagliare l’usurarietà o meno del contratto di finanziamento.
Indubbiamente, l’ampia formulazione dell’art. 644 c.p. depone in favore della detta ricostruzione, dal momento che la norma de qua si esprime nel senso di ricomprendere ogni commissione, remunerazione o spesa collegata all’operazione di credito. Nella nozione di “costo del credito” è possibile comprendere anche gli interessi moratori, trattandosi di un “vantaggio patrimoniale che in via eventuale spetta al creditore per il caso in cui il godimento del denaro prestato al debitore si protragga invito domino per un certo tempo”.
L’interesse moratorio, pertanto, è un sacrificio economico a carico del debitore la cui corresponsione è dovuta in caso di mora, prescindendo dalla sussistenza di un danno in capo al creditore (art. 1224 c.c.).
In tali termini risulta condivisibile la lettura che ravvisa negli interessi, qualsiasi sia la natura che li contraddistingue, costi rilevanti ai fini del calcolo del superamento del tasso-soglia.
La diversità funzionale degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi non costituisce – a detta della sentenza in commento – un argomento ostativo al riconoscimento di rilevanza ai fini dell’applicabilità della legge anti-usura. Diversamente opinando, infatti, non si asseconderebbe la volontà del legislatore di determinare l’usurarietà del tasso tendendo conto di ogni commissione e remunerazione a qualsiasi titolo dovuta, purché collegata all’erogazione del credito, senza che sia necessaria la natura corrispettiva della “spesa” rispetto al credito concesso.

Rosalia Calandrino