Prestazione individuale di “servizi di investimento” e obblighi informativi

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2523

In tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di "servizi di investimento", di cui all'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 1998, cioè mediante attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del citato d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 e ss. del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, applicabili ratione temporis.

Il cliente deve solo allegare l’inadempimento degli obblighi di informazione posti a carico della Banca

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2658

In materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito «con la specifica diligenza richiesta»

Interest rate swap e obblighi informativi dell’intermediario

App. Brescia, Sez. I, sentenza 11 gennaio 2018, n. 8

Ogni soggetto che acquista uno swap deve essere messo al corrente, fin dal momento dell’acquisto del prodotto, di alcuni elementi essenziali che diano sostanza alla consapevolezza del rischio che questi assume: il valore dello swap al momento della negoziazione, gli scenari di probabilità sull’andamento degli stessi tassi di interesse e le modalità di calcolo del mark to market. Ne consegue che la mancata informazione rende la Banca gravemente inadempiente nei confronti del cliente, giustificando la risoluzione del contratto quadro e del contratto di IRS.

La divergenza tra ISC e TAEG non determina la nullità del contratto

Trib. Bologna, Sez. III, sentenza 9 gennaio 2018, n. 34

L’indicatore sintetico del costo non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità” del contratto, poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costi negoziali. L’erronea indicazione dell’ISC, pertanto, non può condurre alla nullità del contratto

Il contratto-quadro sottoscritto dal solo investitore è valido

Cass. Civ., Sez. un., sentenza 16 gennaio 2018, n. 898; Cass. Civ., Sez. un., sentenza 23 gennaio 2018, n. 1653

Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Legittimità costituzionale art. 139 cod. ass. priv. – Applicazione retroattiva

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 139 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, in cui sono dettati i criteri per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 117, 1° comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 6, 8 Cedu, all'art. 1 del protocollo addizionale alla Cedu, all'art. 6 del trattato Ue e agli artt. 1 e 3, 1° comma, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". (Foro it., 2014, 12, 1, c. 3345).