Polizze vita: qualora manchi la garanzia di restituzione del capitale il contratto non ha natura assicurativa, ma di investimento

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 30 aprile 2018, n. 10333

In materia di polizze vita, ove non sia contrattualmente prevista la garanzia di restituzione del capitale, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figurano come assicurati. Ne discende l’applicabilità del T.U.F. e del Regolamento Consob.

La dichiarazione “autoreferenziale” dell’investitore qualificato (persona giuridica) esonera l’intermediario da ulteriori verifiche

Cass. Civ., Sez. 4 aprile 2018, n. 8343; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 aprile 2018, n. 9383

Ai fini dell'appartenenza del soggetto alla categoria delle persone giuridiche aventi la veste di operatore qualificato, è sufficiente l'espressa dichiarazione scritta richiesta dal Regolamento Consob, la quale esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso, e permette al giudice ex art. 116 c.p.c. di ritenere sussistente detta qualità (conf. Cass. 26 maggio 2009, n. 12138). La dichiarazione dell'investitore, dunque, deve ritenersi sufficiente sia per esonerare l'intermediario dal compiere accertamenti ulteriori al riguardo, sia per ritenere provata in giudizio la qualità, anche come unica e sufficiente fonte di prova. La dichiarazione autoreferenziale della investitrice, la quale attesti, nella fase genetica del contratto, di essere un operatore qualificato ai fini della normativa di settore, integra una presunzione semplice di tale qualità.

Ammissibile la nuova produzione documentale in grado di appello nel processo tributario

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 7 marzo 2018, n. 5429

In tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dall'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed in forma analoga nell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata.

Azione diretta del trasportato nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non sia stato identificato

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 5 luglio 2017, n. 16477

La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. Ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.

Gli interessi moratori rilevano ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento

Trib. Lecco, Sez. I, ordinanza 28 febbraio 2018

Non può esservi alcun ragionevole dubbio sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini del vaglio di usurarietà del singolo rapporto creditizio. Anche svalutando l’argomento letterale fondato sull’amplissima formulazione dlel’art. 644 cod. pen., già di per sé capace di abbracciare, con l’unica eccezione delle imposte e tasse, il carico complessivo delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese […] collegate all’erogazione del credito”, è invero decisivo il rilievo che l’interesse moratorio si configura per il prenditore dei fondi come una voce, sia pure eventuale, del costo del denaro.

I contratti bancari conclusi dal c.d. banchiere di fatto sono nulli e, quindi, convertibili, ai sensi dell’art. 1424 c.c.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4760

I contratti di deposito a risparmio stipulati da un soggetto professionalmente dedito all’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ed all’esercizio del credito, ma privo dell’autorizzazione prescritta dall’art. 14 del d.lgs. n. 385 del 1993, sono nulli ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ.; pertanto, i detti contratti possono essere convertiti, ex art. 1424 cod. civ., ove, in presenza dei requisiti di forma e di sostanza degli ordinari contratti di mutuo o di deposito irregolare, risulti accertata l’ipotetica volontà delle parti.

La nullità del contratto-quadro rende compensabili i reciproci crediti restitutori di cui all’art. 2033 c.c.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2018, n. 6664

Accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione, e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c. c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza.

La registrazione dell’ordine orale non costituisce requisito di forma

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3087

In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell'art. 1352 cod. civ. la possibilità di dare all'intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell'ordine non costituisce, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti ma uno strumento atto a facilitare la prova - altrimenti più difficile - dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere.

Il contratto “My way” è immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2521

Il contratto "My way" non è meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., perché la struttura negoziale (che prevede l'acquisto di prodotti finanziari mediante un mutuo erogato dalla stessa banca che gestisce o emette quegli strumenti, poi costituiti in pegno a garanzia dell'eventuale mancato rimborso del finanziamento) pone l'alea della operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di restituire le somme mutuate ad un saggio d'interesse non tenue, non ha una certa prospettiva di lucro, laddove invece la banca consegue vantaggi certi e garantiti; né il rischio dell'inadempimento del risparmiatore può farsi rientrare nell'alea contrattuale, così incidendo sul meccanismo funzionale del rapporto, atteso che l'interesse al corretto adempimento del proprio debitore è circostanza comune ad ogni contratto.