26 Marzo 2018

La registrazione dell’ordine orale non costituisce requisito di forma

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3087
In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell'art. 1352 cod. civ. la possibilità di dare all'intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell'ordine non costituisce, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti ma uno strumento atto a facilitare la prova - altrimenti più difficile - dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere.

La decisione in commento si segnala per aver affrontato l’interessante tema del valore da assegnare alla registrazione su supporto magnetico degli ordini orali di investimento, impartiti dal cliente all’intermediario.
Premesso che il contratto quadro può esplicitamente attribuire al cliente-investitore il potere di impartire telefonicamente ordini di acquisto di valori mobiliari all’intermediario e ciò in forza degli artt. 29 e 60 del “Regolamento intermediari” della Consob, la previsione contrattuale della registrazione obbligatoria dell’ordine potrebbe, come sostenuto da parte ricorrente, costituire forma ad substantiam e pertanto, in caso di suo mancato rispetto, comportare l’invalidità del negozio giuridico.
Tale conclusione non viene accolta dalla Suprema Corte la quale, richiamando altro precedente di legittimità (Cass., Sez. I, n. 612/2016), ricorda che l’onere di registrare su supporto magnetico gli ordini orali di investimento è previsto dal regolamento intermediari della Consob (art. 60) al solo fine di esonerare l’intermediario da ogni responsabilità relativa all’operazione da compiere, non imponendo, in assenza di specifica previsione, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti. Ne consegue l’inapplicabilità della preclusione della prova testimoniale di cui all’art. 2725 c.c.
Nulla vieta alle parti di accordarsi in modo differente, prevedendo la registrazione degli ordini orali come onere formale, ad substantiam o ad probationem; ma, nel silenzio delle parti, non può desumersi dal dettato del “Regolamento intermediari” un obbligo di forma ma un mero strumento di agevolazione della prova dell’avvenuto ordine di acquisto dei valori mobiliari, la cui forma è orale. A tal proposito si ricordi che «l’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è invece soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro» (Cass., Sez. I, n. 19759/2017). In quest’ultimo caso, la forma imposta convenzionalmente si presume pattuita ad substantiam, ai sensi dell’art. 1352 c.c., ed «è estensibile, ai sensi dell’art. 1324 c.c., agli atti che seguono a quella stipulazione, come nell’ipotesi degli ordini suddetti» (Cass., Sez. I, n. 19759/2017).
In assenza di esplicita pattuizione sulla forma, invece, la mera riproduzione nel contratto quadro della generale previsione regolamentare della possibilità di impartire ordini di investimento in forma orale, imponendo alla Banca l’onere di eseguire la registrazione su supporto magnetico degli ordini, non può consentire di tramutare «la forma orale documentata attraverso la sua registrazione in una nuova ed inedita tipologia di forma convenzionale ad substantiam, tale essendo, semmai, proprio la possibilità relativa all’ordine impartito oralmente, in sé e per sé, non certo la sua documentazione estrinseca, attraverso il supporto della registrazione».
La convenzione sulla forma, che nel caso di specie riguarda la forma orale degli ordini di investimento, non deve essere confusa con la prescrizione sulla documentazione di tale forma, prevista in termini generali dal “Regolamento intermediari” e consistente nella registrazione su supporto magnetico et similia. La registrazione non opera sul piano delle prescrizioni formali, ma sul diverso piano dell’agevolazione probatoria. Ne consegue la piena validità dell’ordine orale, ancorché non registrato su supporto magnetico, e l’inapplicabilità delle preclusioni di cui all’art. 2725 c.c.
Il principio di diritto enunciato dall’ordinanza in commento è confermato anche dalla coeva ordinanza n. 3088/2018, resa sempre dalla Sezione Prima della Corte di Cassazione, la quale giunge al medesimo esito argomentativo, partendo dall’assunto che la prescrizione relativa all’annotazione su appositi registri degli ordini impartiti oralmente non incide sulla forma dell’ordine che rimane comunque orale, costituendone un mero strumento di agevolazione della prova.

Rosalia Calandrino