02 Maggio 2018

Azione diretta del trasportato nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non sia stato identificato

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 5 luglio 2017, n. 16477
La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. Ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione: a seguito di scontro tra due veicoli, di cui uno non identificato, la persona trasportata agiva in giudizio per il risarcimento dei danni subiti direttamente dei confronti dell’assicuratore del veicolo in cui viaggiava.
La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte concerneva l’esperibilità dell’azione diretta di cui all’art. 141 cod. ass. priv. nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non fosse assicurato o, addirittura, non identificato con obbligo di intervento per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Secondo una lettura più aderente al dato letterale – fatta propria dal giudice di merito – dovrebbe escludersi l’operatività dell’art. 141 cod. ass. nella fattispecie appena delineata, in quanto difetterebbe il presupposto dello scronto tra veicoli assicurati rimanendo operante la diversa norma di cui all’art. 283 cod. ass., regolante le ipotesi di tutela in caso di mancata corpertura assicurativa.
Come noto l’art. 141 cod. ass. testualmente dispone: “1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione, che ha effettuato il pagamento, ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150”.
Chiara risulta la volontà del legislatore di offrire al terzo trasportato uno “strumento aggiuntivo di tutela”, in modo da rendere più agevole il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento dello scontro, senza dovere dimostrare la responsabilità del conducente; infatti, il diritto del trasportato ad essere risarcito dall’assicuratore del mezzo sul quale era a bordo è condizionato dalla mera allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi, senza essere necessario provare la responsabilità dei soggetti coinvolti nella causazione del sinistro. Rimane salva la possibilità, per il trasportato, di fruire della tutela ordinaria evocando in giudizio il titolare e il conducente del veicolo antagonista (e la compagnia di assicurazione dello stesso), dando origine ad un ordinario giudizio di risarcimento del danno, previo accertamento della responsabilità del convenuto (come confermato da C. Cost., n. 440/2008).
L’attenzione per la posizione del trasportato è confermata dalla previsione di cui all’art. 122 cod. ass., norma che estende la copertura assicurativa obbligatoria ai danni sofferti dal trasportato.
Fatta salva l’ipotesi di trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, la persona trasportata ha sempre e comunque il diritto ad essere integralmente risarcita dall’assicuratore del veicolo e ciò vale anche nell’ipotesi in cui il trasportato sia proprietario del mezzo.
Qualora l’assicuratore risarcisca il trasportato per danni imputabili alla responsabilità del conducente del mezzo antagonista, potrà agire in rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile, in toto o pro quota, in base alla ripartizione delle responsabilità nel caso concreto.
Come anticipato, nella fattispecie sottoposta al vaglio di legittimità, si poneva il problema dell’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. dal momento che uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non era stato individuato, con l’effetto di rendere obbligatorio l’intervento del Fondo di Garanzia.
Stando all’interpretazione letterale, fatta propria dal giudice d’appello, il ricorso all’azione diretta di cui all’art. 141 cod. ass. sarebbe precluso in tale eventualità, in quanto la previsione normativa in esame fa esplicito riferimento a due distinte compagnie assicurative.
Seguendo, invece, l’impostazione fatta propria dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia, si deve prediligere un’interpretazione più ampia possibile, in modo tale da garantire la posizione del trasportato.
Presupposto perchè il trasportato possa conseguire il ristoro del danno patito direttamente dall’assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro è unicamente la verificazione del danno non riferibile a caso fortuito, non richiedendosi invece che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più veicoli. Ne consegue l’irrilevanza della mancanza di assicurazione per uno dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ugualmente irrilevante è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione l’impossibilità di agire in rivalsa in mancanza di una seconda compagnia di assicurazioni.
Trattasi, invero, di un falso problema, dal momento che l’azione di rivalsa potrà essere esperita in tal caso avverso il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, o meglio, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo, come sostenuto da gran parte della giurisprudenza (da ultimo v. Trib. Roma, 6 febbraio 2017, n. 2195, in DeJure) e ciò in quanto il Fondo “deve ritenersi passivamente legittimato nelle specifiche ipotesi, previste dalla legge, in cui il responsabile civile non è garantito da copertura assicurativa o non è individuabile, al fine di evitare che il danneggiato rimanga privo di tutela, evenienza questa che sia il codice delle assicurazioni che le direttive comunitarie in materia hanno inteso evitare”.
La volontà di tutelare il trasportato, quindi, giustifica una lettura ampia del portato dell’ultimo comma dell’art. 141 cod. ass., ritendolo applicabile anche nelle ipotesi in cui il veicolo antagonista non risulti identificato o, se identificato, privo di copertura assicurativa, legittimando l’assicuratore del veicolo sul quale era a bordo il trasportato ad agire in rivalsa nei confronti dell’impresa designata dal fondo.
Inoltre, tale conclusione non può che ricevere avallo dalla seguente considerazione: escludere l’azione di rivalsa verso l’impresa designata dal Fondo violerebbe il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione; infatti, “l’obbligo risarcitorio che grava sull’assicuratore del responsabile del danno è in tutto e per tutto analogo a quello che fa carico all’assicuratore designato dal fondo nei casi previsti dalla legge” (G. Miotto, Azione del trasportato contro l’assicuratore del vettore, responsabile non identificato o non assicurato e rivalsa dell’assicuratore verso il Fondo Vittime, in Resp. Civ. Prev., 2017, 6, 1836). Conseguentemente, ove si intendesse il comma 4 dell’art. 141 cod. ass. come norma applicabile esclusivamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, con esclusione dell’impresa designata dal Fondo, si determinerebbe un diverso trattamento giuridico di situazioni uguali. Nessuna differenza sussiste, infatti, tra la posizione dell’assicuratore del responsabile e l’assicuratore designato dal Fondo e, pertanto, deve riconoscersi la possibilità – all’assicuratore che abbia risarcito il trasportato – di esperire l’azione di rivalsa nei confronti dell’impresa designata dal Fondo.

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Rosalia Calandrino