23 Aprile 2018

Iscrizione ipotecaria del titolo ed estensione automatica del medesimo grado agli accessori dello stesso

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 2 marzo 2018, n. 4927
Gli interessi maturati successivamente all’anno del pignoramento (moratori) e fino alla data della vendita, beneficiano della estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta ex lege al tasso legale ex art. 1284 c.c.

La sentenza in commento chiarisce l’effettiva portata dell’art. 2855 c.c., disciplinante l’estensione degli effetti dell’iscrizione ipotecaria sugli accessori del credito garantito.
Diversamente da come sostenuto dalla Corte d’Appello, la Suprema Corte ritiene di dovere distinguere il contenuto precettivo della norma in esame in base alla natura degli interessi dovuti, negando che l’estensione automatica del medesimo grado di iscrizione dell’ipoteca possa riferirsi ai soli interessi corrispettivi.
Al fine di comprendere il significato dell’art. 2855 c.c. – si legge in sentenza – occorre tenere ben distinte le previsioni di cui al secondo e al terzo comma. Il secondo comma si articola in un enunciato principale che testualmente dispone “Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nella iscrizione”, seguito da disposizioni che ne delimitano gli effetti estensivi. L’estensione automatica, infatti, “è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l’estensione ad un maggior numero di annualità”. Inoltre,“le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data”.
La disposizione principale deve intendersi riferita ai soli interessi corrispettivi, dal momento che la detta norma discorre di un capitale produttivo di interessi, la cui nozione può essere desunta dall’art. 820, comma 3, c.c., in forza del quale i “frutti civili” devono essere intesi come “quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia”. Ne discende che rimane estraneo alla nozione di frutto civile l’interesse moratorio di cui all’art. 1224 c.c., la cui corresponsione risulta funzionale alla liquidazione forfettaria del danno da ritardo imputabile ad inadempimento colposo o doloso del debitore.
Tale lettura risulta confermata dall’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, “fondato su di un argomento di ordine tanto letterale quanto sistematico-interpretativo, che induce a ritenere il sintagma “capitale che produce interessi” inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili (art. 820 c.c., comma 3), costituiscono remunerazione del capitale medesimo, id est i (soli) interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei “frutti civili” della sorte capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore” (cfr. Cass., Sez. III, sentenza 15 gennaio 2013, n. 775; Cass., Sez. III, sentenza 28 luglio 2014, n. 17044; Cass., Sez. I, sentenza 30 agosto 2007, n. 18312).
Allo scopo di contemperare il pregiudizio che i creditori chirografari possono subire dall’estensione automatica del medesimo grado della garanzia ipotecaria per il titolo fruttifero, la norma delimita temporalmente gli effetti di tale estensione ai soli due anni precedenti e all’anno in corso al pignoramento. Si tratta di una previsione normativa di ordine pubblico, che sanziona con la nullità gli accordi raggiunti tra le parti al fine di estendere il grado dell’ipoteca anche agli ulteriori interessi maturati in anni diversi dal triennio indicato dalla norma.
Naturalmente, tale divieto non impedisce alle parti di garantire gli interessi corrispettivi relativi ad annate diverse dal triennio mediante distinte iscrizioni ipotecarie che però assumeranno un distinto e autonomo grado di formalità.
Il comma tre, infine, prevede una deroga rispetto alla disposizione di cui al comma precedente, stabilendo che “L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita”.
Il periodo di riferimento per la maturazione degli interessi che beneficiano dell’estensione del grado d’ipoteca del capitale impone una diversa qualifica degli stessi: non più corrispettivi, ma moratori; infatti, si tratta degli interessi che, anche ove il titolo non prevedesse la “mora ex re” e il creditore non avesse costituito in mora il debitore, gli effetti della mora si verrebbero comunque a produrre dopo la notifica del precetto e l’inizio dell’esecuzione, “sicché gli interessi maturati successivamente alla notifica del precetto non potrebbero che qualificarsi come interessi moratori”.
Detto altrimenti, gli interessi maturati dopo il pignoramento sino alla data della vendita beneficiano dell’estensione del medesimo grado dell’originaria garanzia ipotecaria, ma unicamente nella misura ridotta ex lege al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c.
Ne consegue che, se il comma 2 dell’art. 2855 c.c. disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria ai soli interessi corrispettivi, il comma 3, invece, limita l’estensione della garanzia ipotecaria ai diversi interessi moratori.

Allegati

Rosalia Calandrino