06 Febbraio 2012

Cartella di pagamento – provvedimento dispositivo del fermo amministrativo – natura provvedimentale – vizio di motivazione – illegittimità della procedura

“Il mancato pagamento di un debito iscritto a ruolo non legittima sempre e comunque l’adozione di una misura cautelare: bisogna, infatti, avere riguardo all’entità dell’importo insoluto e alle condizioni del debitore, verificando se sussista in concreto il pericolo di perdere ogni garanzia del credito”.

a sentenza in commento trae origine dalla notifica di un atto con cui l’agente della riscossione informava il contribuente di aver proceduto con il fermo amministrativo della propria autovettura, a causa del debito risultante da una cartella di pagamento._x000d_
Il contribuente proponeva ricorso sottolineando l’illegittimità dell’intera procedura di fermo, a causa della genericità della motivazione del provvedimento impugnato._x000d_
La commissione tributaria adita ha accolto il ricorso, ritenendo effettivamente sussistente il vizio di motivazione dell’atto impugnato._x000d_
Riconosciuta la natura provvedimentale all’atto dispositivo del fermo amministrativo in quanto conclusivo di un determinato procedimento amministrativo, per tale motivo deve essere “motivato in modo congruo e specifico, in quanto deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare sia in rapporto all’entità del credito tributario e sia in relazione alle circostanze, proprie del debitore, che inducano a temere la compromissione delle garanzie del credito”._x000d_
La natura provvedimentale del fermo amministrativo consente, pertanto, al debitore di contestare l’eventuale abnormità o sproporzione della misura cautelare, avuto riguardo sia all’importo dovuto, sia al grado di solvibilità del debitore inadempiente.

Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza n. 276/1/11