30 Aprile 2012

Prime applicazioni del nuovo art. 139 cod. ass., modificato dalla l. n. 27/2012, in tema di lesioni di lieve entità.

Siffatta pronuncia si pone in linea con il riformato art. 139 c.d.a., laddove rigetta l’istanza per mancanza di lesioni obiettivamente percepibili._x000d_
In particolare, afferma il decidente in secondo grado: “Anche indipendentemente dalle recenti novità normative in tema, non si comprende che tipo di lesioni, obiettivamente percepibili, abbia subito l’istante; posto che dai certificati prodotti pare riscontrata solo una cervicaglia da contraccolpo (evidentemente riferita dalla stessa appellante), laddove la radiografia cervicale, come rivelato dallo stesso consulente tecnico d’ufficio nominato in prime cure, non evidenzia segni da cui evincersi una qualche lesione (dovendosi, dunque, ritenere che il predetto ausiliario, nel fare la valutazione, si sia basato, come egli stesso dice, sulla di quanto riferitogli dall’istante). Il che avrebbe comportato, in ogni caso, quand’anche il fatto storico fosse stato effettivamente dimostrato, il rigetto dell’istanza per l’insussistenza della rigorosa prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dell’esistenza del danno

Tribunale di Taranto, sent. 30 aprile 2012, n. 859