12 Febbraio 2018

Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo

Trib. Chieti, Sez. dist. Ortona, sentenza 2 gennaio 2018, n. 219
Il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo, pertanto non assume rilievo la destinazione della somma accreditata dal mutuante al mutuatario.

La sentenza in commento ribadisce un principio noto in giurisprudenza: il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo e, quindi, non assume rilievo la destinazione della somma erogata dal mutuante in favore del mutuatario. A tal proposito si ricordi che il mutuo di scopo si caratterizza per l’obbligo del mutuatario di realizzare l’attività programmata e, quindi, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi divisato dalle parti. La mancata realizzazione dello scopo determina la nullità del contratto di mutuo (Cass., Civ., Sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2409).
Nel caso di specie la società mutuataria aveva destinato, in parte, la somma ottenuta in ragione del mutuo al soddisfacimento di una pregressa esposizione debitoria nei confronti di un terzo.
Tale circostanza – ricorda il Giudice adito – non determina la nullità del contratto di mutuo fondiario per illiceità della causa, ai sensi degli artt. 2343 e 1344 c.c., per violazione o elusione degli artt. 64 e 67 del r.d. n. 267/1942.
La validità del contratto di mutuo ha consentito di ritenere pienamente legittime le garanzie ipotecaria e fideiussoria prestate alla banca. Non risultava provato che le dette garanzie potessero essere state prestate per obbligazioni diverse da quelle scaturenti dal contratto di mutuo.