La nuova responsabilità degli amministratori e dei sindaci e le polizze D&O
Il ricorso all’esercizio dell’attività d’impresa in forma societaria è cresciuto esponenzialmente tanto da rappresentare una buona fetta dell’economia mondiale. Le connessioni economiche immanenti alla natura capitalistica della società hanno determinato un’interconnessione tra le sfere patrimoniali individuali. Come cerchi concentrici provocati dal lancio di un sasso in un laghetto d’acqua, la crisi economica della singola impresa può coinvolgere altri creditori e imprenditori, con un effetto domino spaventoso. Il buco che questi danni provocano non può essere lasciato in capo a chi lo subisce, ma il sistema societario prevede dei meccanismi per traslare il danno in capo a chi lo ha provocato o, comunque, non lo ha evitato: ossia gli amministratori e i sindaci della società. Questi possono essere chiamati a rispondere del danno provocato, che solitamente è di un ammontare elevato, difficilmente sostenibile uti singuli. L’intervento del sistema assicurativo è necessario e di supporto in questo settore, rappresentando un cuscinetto alla solvibilità dei buchi provocati dalla crisi. Invero, nella prassi, sono state ideate le cd. polizze Directors & Officers Liability, ossia per i direttori e funzionari. Si tratta di un contratto di assicurazione che ha lo scopo di tenere indenne questi soggetti da pretese risarcitorie vantate da soggetti terzi o creditori. Queste possono essere stipulate dagli amministratori o sindaci, individualmente, ovvero dalla società a beneficio di questi. Tendenzialmente, è più frequente la seconda ipotesi, in cui si configura una polizza per conto di chi spetta e in cui non vi è coincidenza tra contraente e assicurato, qualora la società contraente deduce in garanzia un rischio incombente esclusivamente sulla sfera giuridico-patrimoniale di un altro soggetto. Tuttavia, nella prassi, si è assistito alla stipula di polizze cd. Dual corporate protection, con le quali la società contraente assicura non solo gli amministratori e i sindaci in caso di azioni di responsabilità esperite nei loro confronti, ma anche se stessa e le sue controllate. Sicuramente, l’impatto più rilevante sui casi coperti dalle Polizze D&O è dato dalle azioni di responsabilità di amministratori e sindaci proposte in pendenza delle procedure concorsuali. Al riguardo, non può menzionarsi l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (di seguito CCI), avvenuta con il d.lgs. 14/2019, ulteriormente modificato dal d.lgs. 83/2022, con il quale il legislatore ha tentato una riorganizzazione a livello sistemico, assumendo come prioritaria la tutela dei creditori. Invero, è alla luce di tale finalità che tratteggia le procedure concorsuali, definendo nuove sfumature di cui la responsabilità dei soggetti che rivestono incarichi dirigenziali può colorarsi. Di seguito, si esaminano le principali novità che possono interessare il campo applicativo del risarcimento del danno nonché il contenuto delle polizze in questione.