10 Luglio 2015

Legittimità costituzionale art. 139 cod. ass. priv. – Applicazione retroattiva

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 139 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, in cui sono dettati i criteri per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 117, 1° comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 6, 8 Cedu, all'art. 1 del protocollo addizionale alla Cedu, all'art. 6 del trattato Ue e agli artt. 1 e 3, 1° comma, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". (Foro it., 2014, 12, 1, c. 3345).

La Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità del disposto di cui all’art. 139 Codice delle assicurazioni private per violazione degli artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 2, 3, 6, 8 CEDU, all’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, all’art. 6 del trattato UE e agli artt. 1 e 3, 1° comma, della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. _x000d_
Si contesta la legittimità sul piano costituzionale della norma citata in ragione della prevista limitazione del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità. _x000d_
Più precisamente, si lamentava la violazione delle norme di cui sopra a causa della fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli interessi coinvolti (art. 2 Cost.) e con la conseguente liquidazione di identici danni in modo differente (art. 3 Cost.). Ne discendeva, altresì, la violazione dell’art. 32 cost., per la preclusione del risarcimento integrale del danno alla salute. Le norme CEDU, per il tramite dell’art. 117 Cost., sarebbero state altresì violate per il mancato riconoscimento del diritto all’integrale risarcimento del danno alla persona._x000d_
La Corte Costituzionale ha, invece, ritenuto pienamente legittima la norma impugnata, in considerazione del fatto che “Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all’integralità del risarcimento del danno alla persona – va […] condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che siano eventualmente alla base della disciplina censurata._x000d_
Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza._x000d_
Infatti, l’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno – attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella – lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato”._x000d_
Importante risulta, inoltre, il riferimento al danno morale, la cui liquidazione – ricorda la Consulta – non è limitata dalla previsione di cui all’art. 139 cod. ass.; infatti, la circostanza che la norma de qua non richiami il danno morale, limitandosi a fare riferimento al solo danno biologico, non preclude al giudice la possibilità di incrementare l’ammontare del danno biologico, purchè nei limiti del comma 3 dell’art. 139 cod. ass. _x000d_
Stando a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 26972 del 2008 (sentenze di San Martino), il danno morale “rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente” e, in questo senso, si comprende la risarcibilità del danno morale nell’ambito del danno biologico incrementato._x000d_
Per tutte queste ragioni, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private)._x000d_
La sentenza in commento, oltre a ritenere ragionevole la scelta del legislatore in ordine alla delimitazione sul piano quantitativo delle istanze risarcitorie per lesioni di lieve entità, afferma altro importante principio in tema di efficacia sul piano temporale delle modifiche apportate nel 2012 (D.l. 1/2012, conv. con L. 27/2012) alla norma in esame. _x000d_
A tal proposito si ricordi che il “nuovo” art. 139 cod. ass. limita l’accesso alla tutela risarcitoria così prevedendo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”; e, nel successivo suo comma 3-quater, è stato ulteriormente aggiunto che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 […], è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. _x000d_
Tali nuove previsioni normative – chiarisce la Corte – devono ritenersi applicabili anche ai giudizi in corso, ancorchè relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore._x000d_
Le disposizioni in questione, infatti, non riguardando la consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni di lieve entità, ma il momento successivo dell’accertamento in concreto dei detti danni, devono ritenersi operanti anche per i sinistri verificatisi precedentemente all’entrata in vigore della riforma, purchè, il giudizio per la loro liquidazione non si sia ancora concluso. _x000d_
Il principio affermato dalla Consulta ha così risolto un conflitto giurisprudenziale e dottrinale che voleva limitare l’efficacia dispositiva temporale della norma in questione soltanto agli eventi e ai giudizi iniziati prima dell’introduzione dell’art. 139 cod. ass. priv. e successive modifiche.

Corte Costituzionale, sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014