La registrazione dell’ordine orale non costituisce requisito di forma

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3087

In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell'art. 1352 cod. civ. la possibilità di dare all'intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell'ordine non costituisce, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti ma uno strumento atto a facilitare la prova - altrimenti più difficile - dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere.

Il contratto “My way” è immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2521

Il contratto "My way" non è meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., perché la struttura negoziale (che prevede l'acquisto di prodotti finanziari mediante un mutuo erogato dalla stessa banca che gestisce o emette quegli strumenti, poi costituiti in pegno a garanzia dell'eventuale mancato rimborso del finanziamento) pone l'alea della operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di restituire le somme mutuate ad un saggio d'interesse non tenue, non ha una certa prospettiva di lucro, laddove invece la banca consegue vantaggi certi e garantiti; né il rischio dell'inadempimento del risparmiatore può farsi rientrare nell'alea contrattuale, così incidendo sul meccanismo funzionale del rapporto, atteso che l'interesse al corretto adempimento del proprio debitore è circostanza comune ad ogni contratto.

Prestazione individuale di “servizi di investimento” e obblighi informativi

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2523

In tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di "servizi di investimento", di cui all'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 1998, cioè mediante attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del citato d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 e ss. del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, applicabili ratione temporis.

Responsabilità medica – Responsabilità della struttura sanitaria – Responsabilità di equipe – Danni da morte del congiunto

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 29 gennaio 2018, n. 2060 (pres. Travaglino – rel . Rubino)

Il secondo aiuto di una equipe medica non può andare esente da responsabilità solo per aver adempiuto correttamente alle mansioni a lui direttamente affidate, in virtù del principio di controllo reciproco che esiste in relazione al lavoro in equipe, secondo il quale l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Rientra altresì negli obblighi che gravano su ciascun componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sottordinata, quello di prendere visione, prima dell’operazione, della cartella clinica del paziente contenente tutti i dati atti a consentirgli di verificare, tra l’altro, se la scelta di intervenire chirurgicamente fosse corretta e fosse compatibile con le condizioni di salute del paziente.

Il cliente deve solo allegare l’inadempimento degli obblighi di informazione posti a carico della Banca

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2658

In materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito «con la specifica diligenza richiesta»

Responsabilità medica – Consenso informato – Oneri probatori

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2369 (pres. Travaglino– rel . Pasquale)

In tema di consenso informato, con riferimento al riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti, occorre ribadire che: il consenso del paziente all’atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto una adeguata informazione, anch’essa esplicita; presuntiva può essere la prova che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico; in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.

Interest rate swap e obblighi informativi dell’intermediario

App. Brescia, Sez. I, sentenza 11 gennaio 2018, n. 8

Ogni soggetto che acquista uno swap deve essere messo al corrente, fin dal momento dell’acquisto del prodotto, di alcuni elementi essenziali che diano sostanza alla consapevolezza del rischio che questi assume: il valore dello swap al momento della negoziazione, gli scenari di probabilità sull’andamento degli stessi tassi di interesse e le modalità di calcolo del mark to market. Ne consegue che la mancata informazione rende la Banca gravemente inadempiente nei confronti del cliente, giustificando la risoluzione del contratto quadro e del contratto di IRS.

Circolazione stradale – RCA – Procedura di risarcimento – Improponibilità della domanda per mancata collaborazione del danneggiato

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 25 gennaio 2018, n. 1829 (pres. Vivaldi – rel. Fanticini)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell’art. 145 d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private

Danni da morte del congiunto – Perdita del rapporto parentale – Necessaria allegazione e prova specifica dei pregiudizi – Presunzione e valutazione equitativa del danno

Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 907 (pres. Spirito – rel. Ambrosi)

Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale danno-conseguenza non coincide con la lesione dell’interesse, ovvero non è in re ipsa, e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento; tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a una valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata.