15 Febbraio 2018

Circolazione stradale – RCA – Procedura di risarcimento – Improponibilità della domanda per mancata collaborazione del danneggiato

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 25 gennaio 2018, n. 1829 (pres. Vivaldi – rel. Fanticini)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell’art. 145 d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private

Affinché la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 C.d.A. possa operare è indispensabile che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole dalla legge di formulare una offerta congrua.
La proponibilità della domanda, perciò, è legata ad un presupposto formale – la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell’art. 148 C.d.A.) sufficienti a permettere all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta – ma anche di un requisito sostanziale.
In particolare, poiché la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza e buona fede, il danneggiato è tenuto a collaborare con l’assicuratore per consentirgli di effettuare l’accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate ad una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie viene rigettato il ricorso e confermata la pronuncia di improponibilità della domanda, emessa dal giudice di merito dopo aver accertato che il danneggiato, violando i doveri correttezza e buona fede, si è sottratto alla ispezione della bicicletta, rendendo impossibile la ricostruzione della dinamica del sinistro e la formulazione di una congrua offerta risarcitoria.