05 Marzo 2018

Responsabilità medica – Responsabilità della struttura sanitaria – Responsabilità di equipe – Danni da morte del congiunto

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 29 gennaio 2018, n. 2060 (pres. Travaglino – rel . Rubino)
Il secondo aiuto di una equipe medica non può andare esente da responsabilità solo per aver adempiuto correttamente alle mansioni a lui direttamente affidate, in virtù del principio di controllo reciproco che esiste in relazione al lavoro in equipe, secondo il quale l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Rientra altresì negli obblighi che gravano su ciascun componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sottordinata, quello di prendere visione, prima dell’operazione, della cartella clinica del paziente contenente tutti i dati atti a consentirgli di verificare, tra l’altro, se la scelta di intervenire chirurgicamente fosse corretta e fosse compatibile con le condizioni di salute del paziente.

Dal professionista che faccia parte, sia pure in posizione di minor rilievo, di una equipe si pretende pur sempre una partecipazione all’intervento chirurgico non da mero spettatore ma consapevole ed informata, in modo che egli possa dare il suo apporto professionale non solo in relazione alla materiale esecuzione della operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza ed alla adozione delle particolari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare.
Solo una presenza professionalmente informata può consentire che egli possa in ogni momento segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate, ed alla scelta stessa di procedere all’operazione.
Deve in conseguenza escludersi che la diligenza del componente di una equipe medica in posizione sottordinata si limiti al mero svolgimento delle mansioni affidate senza che sia necessaria una preventiva acquisizione di consapevolezza delle condizioni del paziente nel momento in cui questo viene sottoposto ad operazione.
Nel caso di specie, la responsabilità dei medici che avevano operato direttamente la paziente è stata affermata non in relazione ad una errata esecuzione dell’intervento chirurgico, bensì in relazione ad un comportamento negligente, di non adeguata e attenta verifica preliminare delle condizioni fisiche della paziente, individuabile a mezzo degli esami del sangue (paziente affetta da HIV), che aveva condotto ad una errata scelta clinica, quella appunto di intervenire chirurgicamente (intervento di protesi all’anca), benché non si trattasse di una operazione necessaria né urgente, su una paziente in condizioni fisiche alterate, provocandole una perdita di chances di sopravvivenza a fronte della patologia dalla quale era già affetta (la paziente muore di AIDS poco dopo l’intervento).
Il secondo aiuto, in quanto tale, non aveva il compito di operare direttamente, ma era incaricato di compiere alcune operazioni collaterali e preparatorie, atte a mettere i chirurghi in condizioni di operare agevolmente, e di attenzionare le condizioni fisiche della paziente anche al fine di stabilire l’opportunità di evitare l’operazione.