La divergenza tra ISC e TAEG non determina la nullità del contratto
L’indicatore sintetico del costo non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità” del contratto, poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costi negoziali. L’erronea indicazione dell’ISC, pertanto, non può condurre alla nullità del contratto