01 Febbraio 2018

Insidia stradale – Prevedibilità e non visibilità della buca – Colpa del danneggiato

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2298 (pres. Amendola – rel. Sestini)
Al fine di integrare l’insidia stradale ai sensi dell’art. 2043 c.c., è necessaria la ricorrenza degli elementi della prevedibilità e della non visibilità del pericolo; sicché deve escludersi la responsabilità dell’amministrazione comunale nel caso in cui sia possibile avvistare le buche stradali con una condotta di guida più attenta alle condizioni del manto stradale (tenuto anche conto dell’ampiezza dell’avvallamento e dell’orario “centro-diurno” in cui si è verificato il sinistro).

Nel caso di specie, viene rigettato il ricorso promosso dal conducente e dal proprietario di un ciclomotore per la cassazione della sentenza che negava loro il risarcimento dei danni occorsi a seguito di un sinistro causato da una buca sul manto stradale.
La vicenda, inquadrata nel paradigma dell’art. 2043 c.c., si conclude correttamente con la conferma della mancanza di prova dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità del pericolo, integranti gli estremi dell’insidia stradale.