Incapacità a testimoniare del litisconsorte facoltativo
L’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo invece rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso – salva la considerazione che di ciò è tenuto a fare il giudice nella attendibilità del teste –, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione del giudizio.
Nel caso di specie, avente ad oggetto l’accertamento di una servitù di passaggio, è stata dichiarata l’incapacità a testimoniare dei proprietari di fondi siti nelle vicinanze dei luoghi di riferimento, in quanto entrambi avrebbero potuto spiegare intervento litisconsortile per far valere l’acquisto a proprio favore della servitù di passaggio.
Vengono, pertanto, respinte le domande del ricorrente, finalizzate ad una alternativa rivalutazione del giudizio di capacità a testimoniare, frutto di valutazioni insindacabili in sede di legittimità.
Infatti, la valutazione della sussistenza o meno dell’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è rimessa – così come quella inerente l’attendibilità dei testi e la rilevanza delle deposizioni – al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.