19 Novembre 2018

Rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente il riparto dell’onere probatorio in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito nei rapporti banca-cliente

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27680 (Rel. Lamorgese)
Nei rapporti banca-cliente, il termine prescrizionale dell’azione di ripetizione da indebito decorre dal giorno del versamento, nel caso di versamento avente natura solutoria, e dal giorno di chiusura del conto, nella diversa ipotesi di versamento avente natura ripristinatoria. Ciò posto, su chi ricade l’onere di provare la natura solutoria o ripristinatoria del versamento ai fini dell’esatta individuazione del dies a quo del termine prescrizionale?

La prima Sezione, con l’ordinanza in commento, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di poter giungere alla composizione del conflitto giurisprudenziale esistente in materia di riparto dell’onere probatorio relativo alla prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito nei rapporti banca-cliente.
Più precisamente, trattasi di stabilire in che termini si sostanzi il contenuto dell’onere probatorio a carico della banca che eccepisca l’avvenuta prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione da indebito, in caso di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati, con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente.
Se, da un lato, non esiste dubbio alcuno sull’applicabilità del termine ordinario di prescrizione e sull’individuazione del dies a quo, i contrasti che si sono registrati in giurisprudenza attengono all’ampiezza del contenuto dell’onere probatorio.
È dovuta una premessa; come anticipato, la giurisprudenza appare compatta nel ravvisare il dies a quo del termine di prescrizione in modo diverso a seconda della natura solutoria o ripristinatoria del versamento: “solo i primi possono considerarsi pagamento del quadro della fattispecie di cui all’art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo”. Per i versamenti che si limitano a ripristinare la facoltà di indebitamento del correntista, invece, non può discorrersi di “pagamento”, dovendosi rinviare tale momento ad una fase successiva, ossia alla chiusura del conto; sicché il dies a quo, a fronte di versamenti ripristinatori, deve intendersi coincidente con il momento successivo della chiusura del conto.
Tali principi, elaborati dalle Sezioni Unite nel 2010 con la sentenza n. 24418, hanno generato un contrasto di vedute in ordine al modo di intendere, in concreto, l’onere probatorio a carico della banca che eccepisca l’intervenuta prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione delle somme non dovute.
In altri termini, la banca, nell’allegare la prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione dell’indebito, è tenuta ad indicare quali versamenti abbiano natura solutoria, di modo che il dies a quo possa coincidere con la data del versamento stesso?
Secondo un primo orientamento, “la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria (Cass., Sez. I, 26 febbraio 2014, n. 4518); con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori (Cass., Sez. VI-I, 7 settembre 2017, n. 20933)”.
Di contrario avviso sono quei pronunciamenti in cui si afferma il seguente principio di diritto: “non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione. Un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell’eccezione in esame. Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti” (Cass., Sez. V-I, 22 febbraio 2018, n. 4372).
L’orientamento da ultimo citato si fonda sull’assunto, fatto proprio dalle Sezioni Unite (sentenza 25 luglio 2002, n. 10955), in ragione del quale: “elemento costitutivo della eccezione di prescrizione estintiva è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice”.
Stando al detto orientamento, quindi, rientrerebbe tra i poteri officiosi del giudice il compito di selezionare i “versamenti-pagamento” dal cui compimento far decorrere il termine prescrizionale.
Il ricordato conflitto giurisprudenziale, come detto, ha spinto la Prima Sezione a rimettere la questione alle Sezioni Unite, di modo che possa essere individuato un principio univoco nella regolamentazione della materia.

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Rosalia Calandrino