11 Ottobre 2018

La falsificazione di un assegno non trasferibile non costituisce più reato ma solo illecito civile

Cass. Pen., Sez. un., sentenza 10 settembre 2018, n. 40256
La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'art. 485 cod. pen, abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile.

Le Sezioni Unite Penali, con la decisione in commento, risolvono la questione di diritto concernente la rilevanza penale della condotta di falsificazione di un assegno munito della clausola di non trasferibilità a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. (a norma dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7).
Più precisamente, l’abrogazione della fattispecie incriminatrice di cui al citato art. 485 c.p. ha posto il problema circa l’effettiva depenalizzazione della falsificazione di assegno non trasferibile, alla luce della persistenza di una differente previsione normativa, l’art. 491 c.p. (modificato dal D.Lgs. n. 7/2016), in forza della quale è penalmente punibile la falsità commessa in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.
Secondo un primo orientamento, l’abrogazione dell’art. 495 c.p. avrebbe comportato l’abolitio criminis, con l’effetto di escludere la punibilità sul piano penale della condotta in esame e ciò in considerazione del fatto che l’art. 491 c.p. attiene ad una diversa condotta nell’alveo della quale non è possibile ricondurre la falsificazione di assegni non trasferibili; infatti, il citato art. 491 c.p. si applica alle sole falsità consumate su titoli di credito trasferibili mediante girata, tra i quali non possono farsi rientrare gli assegni muniti di clausola di non trasferibilità (Cass. Pen., Sez. V, 4 aprile 2017, n. 32972; Cass. Pen., Sez. V, 17 gennaio 2017, n. 11999).
In base a diverso orientamento, invece, la falsificazione di assegno non trasferibile dovrebbe continuare ad avere rilevanza penale, pur a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., in quanto rientrante nell’area di punibilità di cui all’art. 491 c.p. (Cass. Pen., Sez. II, 1 marzo 2018, n. 13086; Cass. Pen., Sez. II, 22 giugno 2017, n. 36670).
Le Sezioni Unite decidono di fare proprio l’insegnamento del primo degli orientamenti ricordati, chiarendo come l’art. 491 c.p. tuteli un interesse non individuabile nella fattispecie esaminanda; infatti, la ratio della previsione normativa da ultimo citata è da ravvisare nella volontà del legislatore di punire condotte espressive di un “maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto per le sue caratteristiche a condotte insidiose ed idonee a pregiudicare l’affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo”.
Ne consegue l’irrilevanza sul piano penale della falsificazione di assegno non trasferibile, dal momento che elemento essenziale della figura criminis di cui all’art. 491 c.p. è rappresentato dalla “libera trasferibilità in proprietà del titolo mediante semplice trasmissione del possesso dello stesso o apposizione di girata sull’assegno”.
Esclusa la rilevanza penale della fattispecie in esame, ne discende la sola applicabilità di sanzioni (pecuniarie) civili, le quali vengono ricondotte entro la nozione di pena privata, essendo volte, alla stregua delle sanzioni penali, alla “prevenzione generale di comportamenti lesivi di determinati interessi”.

Rosalia Calandrino