Responsabilità medica – RC professionale – Dichiarazioni inesatte o reticenti – Inoperatività della polizza – Danno morale riflesso – Onere probatorio
Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, l’estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (c.d. clausola claims made) non fa venire meno l’alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stipula le parti ignoravano l’esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex articoli 1892 e 1893 c.c. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.
Nel caso di specie, è stata confermata la pronuncia, già resa in primo grado, di inoperatività della polizza RC professionale medica per dichiarazioni reticenti da parte dell’assicurato, in quanto al momento della stipula il medico assicurato aveva taciuto l’esistenza di eventi noti dai quali è derivata una responsabilità civile a carico del medico assicurato accertata in sede penale per danni derivanti da lesioni colpose commesse dallo stesso.
La predetta reticenza appare, infatti, determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore, ovvero tale da influire sulla valutazione del rischio assicurato, per la gravità del sinistro in sé e per la gravità delle lesioni che ne sono derivate.
In tale situazione la Compagnia assicurativa ha legittimamente rifiutato il pagamento e chiesto la restituzione di quanto indebitamente pagato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1982, commi 2 e 3, c.c.
La sentenza è da segnalare anche con riferimento a quanto affermato in tema di danni riflessi dei congiunti del macroleso.
Segnatamente, con riferimento al danno morale richiesto dai prossimi congiunti (genitori) del danneggiato macroleso, non è stata fornita la prova rigorosa in merito al fatto che la loro esistenza fosse stata compromessa a causa delle condizioni di salute del loro parente, limitandosi i presunti danneggiati a fare ricorso alle mere presunzioni legate alle peculiarità del caso. Nel caso di specie, da un punto di vista oggettivo, la lesione alla salute subita dal figlio è sicuramente seria e grave (invalidità del 51%), ma non gravissima al punto da poter riconoscere un risarcimento del danno riflesso in mancanza di specifiche prove nel merito.
Sul punto, deve considerarsi che “la mera titolarità del rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 9556/2002).