09 Novembre 2017

Spese stragiudiziali – CTP – Ripetibili solo se necessarie e giustificate – Danno morale – Escluso

Tribunale di Catania, sez. V civ., sentenza 14 settembre 2017, n. 3925 (g. G. Cataldo)
I compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato o ad un perito diverso da quello medico legale per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate. Tanto si desume dal potere del giudice, ex art. 92, comma 1, c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive e superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali.

Ancora una volta viene fatta applicazione del principio ampiamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (si al medico legale, no all’avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità.
Nel caso de quo, il G.I. ha escluso la ripetizione delle spese di CTP relative agli accertamenti tecnici, in quanto ritenuti del tutto ingiustificati, atteso che “la delibazione della fattispecie dipendeva ad initio dalla prova orale”.
La pronuncia si segnala anche per il fatto che il decidente ha escluso la risarcibilità del danno morale, essendo quest’ultimo già preso in considerazione nel sistema di liquidazione di cui alle tabelle in vigore all’interno del danno biologico.