21 Dicembre 2017

Notifica inesistente – Solo se mancano i presupposti essenziali – Notifica ex art. 143 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 20 ottobre 2017, n. 24834 (pres. Amendola – rel. De Stefano)
In tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito, il notificante è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere alla notificazione nelle forme dell’art. 143 c.p.c., fermo restando che l’omissione di tali incombenze comporta l’inesistenza della notificazione solo se eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa. In particolare, non può dirsi privo di riferimenti col destinatario della notifica il luogo dove egli risiedeva immediatamente prima di quella, essendo irrilevante la circostanza che il documento anagrafico sia aggiornato o meno, così come ogni questione su altri aspetti di agevole conoscibilità della variazione anagrafica.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte non ritiene configurabile l’inesistenza di una notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso la residenza precedente del destinatario.
Ciò in applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali la stessa debba considerarsi, ex lege, eseguita). Restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.