Perdita di chance – Responsabilità medica – Decesso – Domanda proposta per la prima volta in comparsa conclusionale – Inammissibile
E' inammissibile la domanda di risarcimento da perdita di chance, in aggiunta o in subordinata alla domanda principale di risarcimento del danno da morte, formulata per la prima volta in comparsa conclusionale.
Nel caso di specie gli attori richiedevano in citazione il risarcimento del danno da morte del congiunto, per responsabilità medica, senza riferimento alcuno al danno da perdita di chance, domandato per la prima volta in comparsa conclusionale.
Trattandosi di due tipologie di danno ben distinte, la nuova domanda degli attori va trattata non alla stregua di una semplice specificazione della originaria domanda, ma di una vera e propria domanda del tutto nuova e come tale inammissibile.
Ciò anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sentenza n. 12310/2015, secondo cui la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima (petitum e causa petendi), quando tale modifica costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale e dedotta in lite. L’unico limite, secondo la citata sentenza, è che l’originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata a quella dedotta in giudizio con l’atto introduttivo.
Ne deriva che solo per le domande nuove proposte per la prima volta con le memorie ex art. 183, comma VI n. 1, c.p.c., può dirsi assente il rischio che la controparte possa essere sorpresa dalla modifica e possa vedere mortificate le proprie potenzialità difensive. Infatti, se l’eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale, la controparte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente, e, dunque non può essere colta impreparata, anche perché le è assegnato un congruo termine (ex art. 183, comma IV, n. 2, c.p.c.) per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
Tale possibilità è, invece, irrimediabilmente preclusa se la parte attrice introduce delle modifiche – sia pure sempre in riferimento e connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale – per la prima volta in comparsa conclusionale, come nel caso di specie.